COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 396 del 30.03.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Circolo Anspi “Don P. Puglisi” (M

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 396 del 30.03.2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Circolo Anspi "Don P. Puglisi" (ME) avverso squalifiche calciatori PATIRI ROCCO e CERAVOLO GIANDOMENICO fino al 10.03.2013 Gara: Circolo Anspi "Don P.Puglisi"-Castelluccese del 07.03.2010 Campionato: 3° Categoria  C.U. n°. 54/ delegazione distrettuale di Barcellona P.G.

Procedimento  38/B

Avverso i provvedimenti a margine riportati, ha presentato rituale appello la soc. Circolo Anspi "don P.Puglisi". La ricorrente riconosce l'increscioso e indifendibile comportamento dei due calciatori sanzionati; definisce senza giustificazioni l'aggressione subìta dall'arbitro, ma pone in risalto un'imprecisione nel referto del direttore di gara che a quanto sostenuto dall'appellante non cadde a terra allorquando fu aggredito  e che , conseguenzialmente, non ci fu accanimento contro di lui riverso a terra. Questa circostanza, a suo dire,  esonera i suddetti da una dura aggravante dell'aggressione all'arbitro. Chiede, pertanto, il riesame della posizione dei due calciatori di cui si tratta nel presente appello.

La commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti ufficiali, letti i motivi d'appello, osserva:

- la lettura del referto evidenzia in modo inequivocabile e chiaro che l'arbitro colpito alla schiena da due pugni sferrati dal calciatore Ceravolo Giandomenico si accasciava al suolo dove, a sua volta, il calciatore Patiri Rocco  gli sferrava un calcio alla gamba destra  procurandogli forte dolore; si evince altresì la reiterata, irresponsabile e ingiustificabile condotta aggressiva, accompagnata da gravi minacce, che gli stessi tentavano di porre in essere allorquando l'arbitro cercava scampo dentro lo spogliatoio; 

- nessuna tesi difensiva può trovare ingresso in questa sede alla luce di quanto descritto con precisione dal direttore di gara il cui rapporto, ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S., fa piena prova circa il comportamento dei tesserati delle società;

P.Q.M.

DELIBERA:

- di respingere l'appello così come proposto dalla società Circolo Anspi "don Pino Puglisi", confermando quanto statuito in primo grado in danno dei calciatori Ceravolo Giandomenico e Patiri Rocco;

- per l'effetto con addebito della tassa reclamo di euro 130,00. 

  Appelli : 

1.  A.S.C. Filicudi (Me)

2.  A.S.D. Messina Sud

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