COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 396 del 30.03.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D.  Virtus Termini (PA)

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 396 del 30.03.2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

A.S.D.  Virtus Termini (PA) – avverso ammenda di € 500,00. Campionato terza categoria Virtus Termini – Campofelice del 13/03/2010. Comunicato Ufficiale N.31 Delegazione Provinciale di Palermo  del 17/03/2010

Procedimento 42/B

Ricorre ritualmente l’ASD Virtus Termini avverso il provvedimento indicato in epigrafe; la ricorrente lo ritiene eccessivo e sproporzionato rispetto la reale condotta tenuta dall’addetto al servizio d’ordine e da qualche proprio sostenitore nei confronti dell’Arbitro.

Chiede, pertanto, il riesame del provvedimento impugnato e conseguenzialmente la sua riduzione.

La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti ufficiali, letti i motivi d’appello,osserva:

dalla disamina del rapporto arbitrale emergono le gravi e reiterate frasi offensive, al Direttore di gara, con contenuto minaccioso, da parte di più persone;

lo stesso arbitro, nel tentativo di trovare scampo raggiungendo lo spogliatoio con l’aiuto di alcuni dirigenti della società ospitata, veniva avvicinato dall’addetto di sicurezza Signor Cammalleri, che nel tentativo di colpirlo energicamente lo raggiungeva con un pugno alla spalla sinistra procurandogli momentaneo dolore;

acclarato che dopo i disordini sopra riportati, l’arbitro accompagnato da 2 carabinieri raggiungeva la propria autovettura e si recava alla guardia medica di Termini Imerese dove è stato refertato;

ritenuto che i fatti censurati, sono più che incresciosi e non meritano alcuna favorevole riduzione o attenuante;

P.Q.M.

DELIBERA

Di respingere l’appello dell’ A.S.D. Virtus Termini e per l’effetto l’addebito alla stessa della tassa reclamo di € 130,00.

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