COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 396 del 30.03.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 396 del 30.03.2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
1. Sig. Melia Antonio (Dirigente Accompagnatore A.S. Piemonte)
2. Società A.S. Piemonte ( ora A.S.D. Scommettendo - Ct)
Procedimento 190/A
Considerato che la Procura Federale con nota 1250 pf 08-09 GS/reg del 26 Dicembre 2009 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1) C.G.S. in relazione agli articoli 38 comma 1) N.O.I.F. nonché articolo 4 comma 2) C.G.S.
Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 16 Febbraio 2010 con inizio alle ore 15,30.
Dato atto che alla predetta udienza le parti deferite non si sono presentate.
Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato infliggendo al Sig. Melia Antonio la inibizione per mesi 6 (sei); alla società A.S. Piemonte ( ora A.S.D. Scommettendo ) l’ammenda di € 600,00 (seicento)”.
Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: nessuna memoria difensiva.
Ritenuto che le parti deferite sono chiamate a rispondere di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento debitamente loro notificato.
DELIBERA
Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo:
al Sig. Melia Antonio (Dirigente Accompagnatore A.S. Piemonte all’epoca dei fatti, oggi A.S.D. Scommettendo) la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h C.G.S. per mesi 4 (quattro); alla società A.S. Piemonte, oggi A.S.D. Scommettendo , a titolo di responsabilità oggettiva, l’ammenda di € 400,00 (quattrocento).
La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.