COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 55 del 25/03/2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CAT

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

comunicato Ufficiale N. 55 del 25/03/2010

Delibera della Commissione Disciplinare

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

158 Stagione sportiva 2009/2010 Oggetto: Reclamo dell'associazione Sportiva Asta Taverne - Arbia, avverso le squalifiche inflitte dal G.S.T. ai calciatori Casagli Alessandro e Hoxha Marjo per quattro giornate (C.U. n. 35 del 24/02/2010).

L'associazione Sportiva Asta Taverne - Arbia, con rituale e tempestivo gravame, adiva questa C.D.T. contestando le decisioni del G.S.T., adottate nei confronti dei tesserati sopra riportati, con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell'incontro casalingo disputato, in data 20/02/2010, contro la Società Fonte Belvedere.

Il G.S.T. motivava così le proprie decisioni:

Casagli Alessandro: Per avere colpito con calci e pugni in varie parti del corpo un avversario a terra partecipando poi ad una rissa in campo che ha determinato la sospensione della partita

hoxha Marjo: Per avere colpito con calci e pugni in varie parti del corpo un avversario a terra partecipando poi ad una rissa in campo che ha determinato la sospensione della partita

La società nell'ampio e ben motivato reclamo contesta la responsabilità del giocatore Casagli evidenziando che il medesimo era stato sostituito, come riportato nel rapporto di gara, al 39esimo del primo tempo e dunque non aveva assolutamente partecipato a qualsivoglia azione lesiva.

Il medesimo documento identifica infatti gli autori delle condotte illecite che sono stati sanzionati dal G.S.T. ad eccezione della figura del giocatore Casagli verosimilmente confuso con altro nominativo (Giustarini Nicola).

Tale difesa risulta estensibile anche per la posizione del giocatore Hoxha Marjo sostituito, secondo la ricostruzione offerta, all'inizio del secondo tempo e non presente sul campo al momento della rissa. Il dato non sarebbe presente nel rapporto arbitrale poiché non correttamente trascritto in ragione di un modulo che non tiene conto delle possibili sostituzioni (cinque anziché tre) per le gare organizzate dalle delegazioni provinciali o distrettuali.

Concludeva pertanto per l'immediata riqualifica dei due giocatori.

Dopo aver ascoltato il D.G., in data 12 marzo 2010, alla successiva udienza del 19 marzo, la C.D.T. convocava la società che, a mezzo del proprio difensore espressamente delegato, iterava le censure e le considerazioni argomentate nell'atto introduttivo e concludeva come in atti.

Il reclamo risulta parzialmente fondato.

In effetti lo stesso D.G., nel verbale del 12 marzo, afferma “Sono assolutamente sicuro che il Casagli, n. 4 della Società Asta, non ha partecipato all'aggressione del calciatore Cardetti in quanto sostituito al 39esimo del primo tempo con ciò confermando la ricostruzione fornita.

Di fronte al dato oggettivo ed incontrastabile - anche perché perfettamente conforme al contenuto del rapporto vergato dallo stesso arbitro che identificava invece il calciatore Giustarini come autore delle violenze avvenute in campo la C.D.T., trattandosi di un macroscopico errore di persona, riteneva doveroso lo stralcio della posizione per l'immediata riqualifica del calciatore Casagli tempestivamente comunicata agli interessati.

L'arbitro si diceva al contrario certo nell'identificazione del calciatore Hoxha che era stato correttamente individuato anche nel rapporto di gara.

p.q.m.

La C.D.T. accoglie il reclamo e, in parziale riforma delle decisioni del G.S.T., riqualifica il giocatore Casagli Alessandro.

Respinge nel resto il reclamo ed ordina la restituzione della relativa tassa.

Dispone la trasmissione del fascicolo al Giudice Sportivo Territoriale per quanto di competenza.

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