COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 55 del 25/03/2010 Delibera della Commissione Disciplinare 162 stagione sportiva 20
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
comunicato Ufficiale N. 55 del 25/03/2010
Delibera della Commissione Disciplinare
162 stagione sportiva 2009/2010 Reclamo della società U.S.Pontedera avverso la seguente sanzione inflitta dal G.S. del C.R.T. contenuta nel C.U. n.49 del 25/02/2010.
Reclamo Dell'a.S.D. Mobilieri Ponsacco Calcio Avverso Regolarita' Gara A.S.D. Mobilieri Ponsacco Calcio/U.S. Pontedera 1912 S.R.L. Del 31.1.2010 (0-2).
L'A.S.D. Mobilieri Ponsacco Calcio ha proposto reclamo avverso la regolarita' della gara in epigrafe al fine di ottenere la vittoria ''a tavolino" della partita del Campionato Allievi Regionali Girone D svoltasi il 31.1.2010 avendo l'U.S. Pontedera 1912 S.R.L. impiegato il calciatore Caselli Marco malgrado fosse stato squalificato.
Il reclamo e' fondato e va accolto. L'art. 17 n.5 C.G.S. sancisce la punizione sportiva della perdita della gara alla Societa' che fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte. Vige poi il principio della presunzione assoluta di conoscenza dei provvedimenti e delle delibere prese dagli organi di giustizia sportiva dal momento della loro pubblicazione e/o affissione all'albo nelle rispettive sedi provinciali, regionali, centrali.
Risulta dagli atti che la pubblicazione e l'affissione della delibera relativa alla squalifica per due gare effettive del Caselli Marco sia avvenuta il 21.1.2010: da quella data pertanto tutti i tesserati, e nella specie la societa' U.S. Pontedera 1912 S.R.L., erano venuti a conoscenza delle relative disposizioni. Nonostante tale squalifica l'U.S. Pontedera 1912 S.R.L., nella gara A.S.D. Mobilieri Ponsacco Calcio/U.S. Pontedera 1912 S.R.L. schierava il calciatore Caselli Marco, ancorche' squalificato: con cio' violando il preciso dettato della norma contenuta nell'art. 17 comma 5 C.G.S..
Per questi motivi il G.S.T. accoglie il reclamo come sopra proposto dall'A.S.D. Mobilieri Ponsacco Calcio di Ponsacco (Pisa), infligge alla societa' U.S. Pontedera 1912 S.R.L. la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3, l'ammenda di Euro 100,00 (Cento/00), l'ulteriore giornata di squalifica per UNA gara al calciatore Caselli Marco. Infligge inoltre l'inibizione di mesi UNO al Dirigente Accompagnatore, sig. Matteucci Francesco.
Ordina non addebitarsi la tassa.
La società Pontedera, con ampio e circostanziato reclamo, ritiene censurabile la decisione del G.S. in quanto, a suo dire, il tesserato Caselli Marco, espulso in occasione della gara del campionato Allievi Regionali Portuale Guasticce Pontedera del 13/01/2010 aveva scontato la qualifica e quindi possedeva un titolo idoneo per partecipare alla gara contro la Mobilieri Ponsacco del 31/01/2010.
La convinzione della reclamante trova origine dal disposto dell’art. 45 comma 2 del C.G.S. ove si evidenzia, per quanto attiene l’ambito Regionale della LND e del settore per l’attività giovanile e scolastica (tranne che per i Pulcini ed Esordienti) l’automatismo della squalifica per una gara, senza declaratoria del Giudice, nel caso espulsione dal campo di un calciatore.
La società Pontedera, esaminando il rapporto di gara, evidenzia come nello stesso, la posizione del Caselli risulta inserita nel riquadro relativo ai calciatori espulsi. Da ciò l’applicazione della norma citata.
La reclamante, una volta presa visione della declaratoria del G.S. in ordine alla squalifica del calciatore Caselli Marco per due giornate, lo ha tenuto fermo per un’ulteriore gara. Da ciò ritiene che il proprio tesserato abbia scontato per intero la squalifica, cumulando quella derivante dal disposto dell’art. 45 comma 2 del C.G.S. con quella inflitta dal G.S. nel C.U.21/01/2010.
La società Pontedera chiede pertanto in via principale, l’annullamento delle sanzioni irrogate dal G.S. con C.U. n.49 del 25/02/2010, in via subordinata la riduzione delle stesse.
Chiede inoltre l’audizione avanti alla C.D. e che la stessa richieda l’integrazione del rapporto arbitrale indicando, fra l’altro, i capitoli sui quali l’arbitro dovrebbe relazionare.
All’udienza del 19/03/2010 i rappresentanti della reclamante hanno sostanzialmente confermato il gravame.
La C.D. esaminati gli atti ufficiali, respinge il reclamo.
In via preliminare dichiara inammissibili le richieste istruttorie.
Nel merito, rileva che la decisione del G.S. appare corretta in ogni sua parte.
L’art. 45 comma 2 del C.G.S. trova la sua applicazione nel caso di calciatore espulso dal campo. Tale precisazione è fondamentale per comprendere applicabilità della norma. Infatti, la stessa, non può trovare accoglimento una volta terminata la gara ovvero, una volta che l’arbitro ha sancito la sua chiusura con il consueto triplice fischio.
Orbene, l’avere l’arbitro indicato nel rapporto di gara la posizione del calciatore Caselli Marco nel riquadro dei calciatori espulsi, deve essere considerato un errore veniale dovuto alla schematicità dello stampato. Infatti, tale collocazione non può sovvertire il contenuto della dichiarazione arbitrale, che testualmente recita: “A fine gara mente mi recavo negli spogliatoi mi diceva le seg. parole…”.
Da quanto esposto si rileva che la norma applicabile non può essere l’art. 45 comma 2 del C.G.S. ma piuttosto la norma generale ovvero l’art. 22 comma 2 del C.G.S il quale prevede che la sanzione inflitta al calciatore è decorrente dal giorno successivo alla sua pubblicazione nel C.U.
P.Q.M.
La C.D.T.T. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.