COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 57 del 02/04/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI PROCURA FED
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
comunicato Ufficiale N. 57 del 02/04/2010
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTI PROCURA FEDERALE
13 - P / stagione sportiva 2009/2010 – Deferimento della Procura Federale con il quale si contesta al Sig. Lazzarini Antonio, tesserato all’epoca dei fatti quale Presidente della Società Rondinella Calcio s.r.l., la violazione dell’art. 21, commi 2 e 3 delle N.O.I.F..
A seguito della sentenza di fallimento della Società Rondinella Calcio s.r.l., pronunciata dal Tribunale di Firenze in data 13 maggio 2009, il Presidente Federale, con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 26/A del 21 luglio 2009, ha deliberato di revocare l’affiliazione della Società.
La Procura Federale, ricevuta notizia del provvedimento, ha deferito a questa Commissione il Signor Lazzarini Antonio per l’avvenuta violazione del disposto dell’art. 21 (c.2 e 3) delle N.O.I.F., avendo egli ricoperto la carica sociale di Amministratore Unico della Soc. Rondinella Calcio s.r.l. dalla data del febbraio 2005 alla data della sentenza dichiarativa del fallimento.
La C.D., acquisito il fascicolo, ha fissato per la data odierna la discussione, dandone notizia nei modi di rito alle parti interessate.
E’ presente l’Avvocato Mario Taddeucci Sassolini, Sostituto, in rappresentanza della Procura Federale.
Il Signor Antonio Lazzarini, soggetto deferito, non si è presentato nonostante la regolare notifica dell’avviso di trattazione né ha prodotto alcuna memoria a difesa.
Aperto il dibattimento con la specificazione dell’atto di incolpazione, il Presidente del Collegio invita il rappresentante della Procura Federale ad esporre le ragioni dell’Ufficio.
L’Avvocato Taddeucci Sassolini, nel riaffermare la responsabilità dell’incolpato, precisa che la avvenuta violazione della norma di cui all’art. 21, c. 2 e 3, comporta ex sé la violazione del disposto dell’art. 1, comma 1 del C.G.S. per il quale chiede che venga irrogata la sanzione della inibizione per anni 5, oltre alla applicazione della preclusione di cui all’art. 21, c. 2 e 3, delle NOIF.
Motiva la propria richiesta premettendo che, secondo il parere reso dalla Corte di Giustizia Federale (in C. U. n. 21 del 2007), non si tratta di adottare la sanzione “sic et simpliciter” dato che il verbo usato dal legislatore sportivo: …”possono” indica che la applicazione della sanzione avviene in via discrezionale, non automatica, ovvero in relazione alla concreta fattispecie che si esamina.
Osserva quindi che non è sufficiente la semplice dichiarazione di fallimento a determinare la preclusione, dovendosi accertare i profili di colpa dell’Amministratore in carica e la scorrettezza dei di lui comportamenti che hanno condotto alla “mala gestio” della Società.
Rileva tali profili nella circostanza che il Lazzarini, assunta la carica di Amministratore Unico della Società in sostituzione del Consiglio di Amministrazione, organo amministrativo esistente fino a quel momento, ha mantenuto detto incarico fino alla sentenza di fallimento, ovvero fino alla pronunzia dello stato di insolvenza della Società. In tale ambito il comportamento del Lazzarini, si è rilevato inopportuno sotto l’aspetto sportivo e gravemente lesivo sotto quello civilistico.
Risulta dalla documentazione storico anagrafica della Società, acquisita in sede istruttoria, che, dopo l’ultimo bilancio depositato risalente all’esercizio 2004 e indicante, peraltro, una perdita di € 454.618,00, il Lazzarini ha provveduto unicamente, nell’ottobre 2004, all’azzeramento delle perdite ed alla trasformazione della Società da s.p.a. in s.r.l..
Da tale ultima data egli, quale unico soggetto legittimato, non risulta avere posto in essere alcun atto utile a riequilibrare, sotto l’aspetto economico finanziario, la Società.
La Commissione Disciplinare, riunita in Camera di Consiglio, pur ritenendo le argomentazioni svolte dal rappresentante della Procura Federale a sostegno della richiesta di sanzioni assolutamente pregevoli sotto l’aspetto della esposizione e interessanti sotto quello strettamente ermeneutico della norma in sé (collegamento far art. 1 C.G.S. e art 21 delle N.O.I.F.) rileva preliminarmente la non rispondenza della richiesta conclusiva dell’atto di deferimento con le argomentazioni svolte nella odierna adunanza.
L’articolo 1, comma 1, del C.G.S., di carattere introduttivo alle norme sulla Giustizia Sportiva, stabilisce che i tesserati e gli Ente affiliati”…. sono tenuti all’osservanza delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza, e probità…. “, con ciò intendendo che qualsiasi comportamento costituisca violazione di una delle norme facenti parte del “corpus iuris”, definito Carte Federali, deve essere opportunamente sanzionato.
Tale principio viene ulteriormente ribadito dal comma 6 del medesimo articolo, il quale specifica le sanzioni da applicarsi nei casi di comportamenti in violazione dei principi enunciati dall’articolo sopraindicato.
In buona sostanza l’articolo 1 costituisce la norma generale cui fare riferimento nell’applicazione di sanzioni per violazioni dello Statuto, delle norme federali e di ogni altra disposizione applicabile (vedi artt.18 e 19 del C.G.S.), per cui ogni richiesta di sanzione non può prescindere dalla valutazione dei singoli comportamenti dei soggetti deferiti in relazione all’art. 1, c. 1, del C.G.S..
Ciò premesso, il Collegio rileva che con l’atto di incolpazione oggi in esame, la Procura Federale pone in essere il deferimento del Sig. Lazzarini Antonio ….” per l’applicazione della norma di cui all’art. 21,commi 2 e 3, N.O.I.F……” senza fare alcun riferimento al disposto dell’art. 1 del C.G.S.. Ciò impedisce al giudicante, stante la richiamata correlazione che deve esistere tra le due norme, di pronunciarsi in maniera esaustiva sull’atto in esame.
P.Q.M.
La C.D.T.T., sospeso il procedimento, delibera di rinviare gli atti alla Procura Federale affinché riformuli il capo di incolpazione.