COMITATO REGIONALE  TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010  – Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it Comunicato Ufficiale N° 49 del 01/04/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale OGGETTO: RICORSO DELLA SOCIETA’

COMITATO REGIONALE  TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010  - Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it

Comunicato Ufficiale N° 49 del 01/04/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

OGGETTO: RICORSO DELLA SOCIETA’ U.S. ALENSE VIVALDI AVVERSO lL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA DEL CALCIATORE MANICA STEFANO PUBBLICATO SUL C.U. N. 46 DI DATA 18.03.2010 (GARA DI ECCELLENZA ALENSE VIVALDI / ST. PAULS DEL 14.03.2010)

In esito alle risultanze degli atti ufficiali relativi alla gara del campionato di Eccellenza Alense Vivaldi / St.

Pauls del giorno 14.03.2010, il G.S. presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige ha inflitto al

calciatore Manica Stefano (U.S. Alense Vivaldi) la squalifica per quattro gare con la seguente

motivazione: “espulso per doppia ammonizione, si avvicinava all’arbitro minacciandolo ed offendendolo

pesantemente; trattenuto dai propri compagni, si divincolava e reiterava le offese all’arbitro

accompagnandole con bestemmie; quindi ritardava volutamente l’uscita dal terreno di gioco”.

Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso la società U.S. Alense Vivaldi chiedendo la riduzione

della sanzione inflitta, sul presupposto che il Manica non avrebbe assolutamente minacciato il Direttore

di gara.

La società reclamante non ha chiesto la propria audizione sicchè la Commissione ha potuto sentire solo

il Direttore di gara, il quale ha puntualmente confermato quanto peraltro dettagliatamente descritto nel

rapporto.

La sanzione inflitta deve ritenersi congrua in relazione alla molteplicità ed all’entità dei fatti addebitati al

calciatore.

Per tali motivi, la Commissione respinge il ricorso e conferma la sanzione inflitta dal G.S. al calciatore Manica Stefano (U.S. Alense Vivaldi).

Poichè il reclamo è stato respinto, si ordina l’addebito della relativa tassa.

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