COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 124 del 24 Marzo 2010
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 124 del 24 Marzo 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO n° 99 della Società A.S.D. VALLE TUCCIO MELITO P.S.
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al
Comunicato Ufficiale n° 39 del 03.03.2010 (omologazione del risultato della gara Amatori Calcio Chorio – ASD Valle Tuccio
Melito PS del 13.02.2010- campionato Amatori)
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
vista la normativa federale in materia di tesseramento dei calciatori stranieri, con specifico riferimento ai calciatori cittadini
comunitari;
valutata la documentazione relativa al tesseramento per la Società Amatori Calcio Chorio a decorrere dal 20.11.2009 per il
Campionato Amatori 2009 – 2010 del Comitato Provinciale di Reggio Calabria relativamente al calciatore Mihalache Lazar (cartellino
n. 9317), di nazionalità rumena, cittadino comunitario a tutti gli effetti;
considerato che detto tesseramento è regolare e che, comunque, risulta essere stato autorizzato in data 20.11.2009 dal competente
comitato, per come previsto dalla normativa in vigore; con la conseguenza che il calciatore Mihalache Lazar della squadra Amatori
Calcio Chorio partecipa regolarmente al Campionato Amatori per la stagione sportiva 2009/2010 presso il competente comitato;
ritenuto, pertanto, inammissibile il reclamo della Società ASD Valle Tuccio;
P.Q.M.
rigetta il reclamo;
e, per l’effetto, conferma la decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione di Reggio Calabria di cui al C. U. n. 39 del
3.3.2010 (nella parte in cui dispone la pubblicazione del risultato della gara del 13.02.2010 Amatori Calcio Chorio – ASD Valle
Tuccio Melito PS con il risultato di 3 – 2 – Campionato Amatori - Comitato Provinciale di Reggio Calabria);
dispone incameraersi la tassa reclamo.