COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 124 del 24 Marzo 2010
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 124 del 24 Marzo 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO n° 97 della Società A.S. ALLARESE
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale Vibo Valentia di cui al Comunicato
Ufficiale n° 45 del 11.02.2010 (squalifica del calciatore CIRILLO Salvatore fino al 10.02.2011).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentita la società reclamante;
ritenuto che dal referto risulta in maniera chiara ed in equivoca che il calciatore Cirillo Salvatore al 35° del 2° tempo, a seguito
della sua ammonizione, tirava un calcio nello stinco dell'arbitro provocandogli dolore momentaneo, quindi, dopo la notifica del
provvedimento di espulsione, inveiva e tentava di aggredire l'arbitro, venendo tempestivamente bloccato da altri calciatori;
rilevato che tale condotta non può essere inquadrata in una protesta o minaccia violenta, come argomentato dalla società
reclamante, ma deve considerarsi un atto di violenza, seppure senza conseguenze lesive (mentre per protesta violenta può
intendersi lo strattone, la spinta, il lancio di sabbia, lo strappo del cartellino, il lancio di un guanto o della maglia in segno di stizza,
devono ritenersi atti violenti lo schiaffo, il pugno, il calcio);
tutto ciò premesso e considerato che la sanzione inflitta dal primo giudice è congrua ed adeguata;
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.