COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 124 del 24 Marzo 2010
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 124 del 24 Marzo 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO n° 98 della Società S.S. VALLELONGA
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al
Comunicato Ufficiale n° 50 del 03.03.2010 (squalifica del capitano CONTARTESE Michele(21.1.1987) fino al 03.03.2011 in
luogo dell'autore materiale dell'atto di violenza subito dall'arbitro).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentita la Società reclamante;
valutati i fatti per come descritti nel referto arbitrale;
ritenuto che dal referto arbitrale non è stato possibile individuare l’autore della violazione nei confronti del Direttore di Gara (pugno
dietro la nuca nel mentre l’arbitro era circondato da un numero imprecisato dei calciatori della SS Vallelonga), con la conseguenza
che la sanzione è stata inflitta dal Giudice Sportivo, come da regolamento, al Capitano della medesima squadra;
posto che nel reclamo la società, nel confermare i fatti accaduti come contenuti nel referto arbitrale, è stato indicato espressamente
l’autore del fatto nella persona del calciatore del SS Vallelonga sig. Campesi Domenico, nato a Vibo Valentia il 5.01.1967; e posto
che di detta indicazione non vi è ragione di dubitare;
ritenuto, infine, che i fatti, come accaduti, sono certi ed incontestabili e che, in ogni caso, la sanzione inflitta dal primo giudice è
congrua ed adeguata;
P.Q.M.
revoca il precedente provvedimento di cui al C. U. n. 50 del 3.3.2010 nei confronti del Capitano della Squadra SS Vallelonga, sig.
CONTARTESE Michele;
dispone la squalifica sino al 3 MARZO 2011 del calciatore della S.S. Vallelonga CAMPESI Domenico, (nato il 5.01.1967), che ha
partecipato alla medesima gara con il numero di maglia 15;
dispone, infine, accreditarsi la tassa reclamo sul conto della società reclamante.