COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 86 del 01 Aprile 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 102

COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul

Comunicato Ufficiale n. 86 del 01 Aprile 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

102. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO AIROLA – GARA AIROLA / CUSANO C. DEL 20.02.2010 – 2^ CAT.

La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva la parziale fondatezza dell’atto di impugnazione. Invero,

pur dovendosi stigmatizzare il comportamento dell’allenatore, sig. Rungi Pasqualino, tuttavia, in ordine ai

fatti addebitati allo stesso, questa C.D.T., in una valutazione approfondita ed equitativa, ritiene che la

sanzione, inflittagli dal Primo Giudice, sia stata commisurata per eccesso, rispetto all’effettiva gravità dei

fatti imputatigli. P.Q.M.

DELIBERA

in parziale accoglimento del reclamo, di ridurre la squalifica a carico dell’allenatore, sig. Rungi

Pasqualino, fino a tutto il 30.06.2010; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.

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