COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 86 del 01 Aprile 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 99. DEL

COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul

Comunicato Ufficiale n. 86 del 01 Aprile 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

99. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SOLOFRA – GARA GIORGIO FERRINI / SOLOFRA DEL 27.02.2010

– ECCELLENZA

La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva la parziale fondatezza dell’atto. Deve premettersi che

non può accedersi, in quanto nessun elemento probante è stato prodotto dalla società reclamante a

sostegno del proprio assunto, alla richiesta di revoca della squalifica, inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale

del C.R. Campania a carico del calciatore D’Auria Pasquale. Viceversa, la richiesta di riduzione delle

sanzioni, inflitte dal medesimo G.S.T. a carico dello stesso calciatore D’Auria Pasquale, nonché degli altri

calciatori, Pisaturo Antonio (squalificato fino al 20.05.2010, con erronea indicazione della sanzione, sul

C.U., fino al 27.05.2010), Esposito Marco e Pulvirenti Giuseppe. Invero, nel suo rapporto l’arbitro utilizza,

per qualificare il comportamento dei calciatori, un’espressione obiettivamente generica (“mi aggredivano

verbalmente e mi spintonavano”), ancor più da ritenere tale, in quanto riferita non ad un solo calciatore, ma

a quattro. L’infrazione addebitata ai calciatori in parola, ad avviso di questa C.D.T., deve derubricarsi a

comportamento ingiurioso e scorretto nei confronti del direttore di gara. La sanzione a loro carico, di

conseguenza, deve essere ridotta a tutto il 7.04.2010. P.Q.M.

DELIBERA

di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo al 7.04.2010 la squalifica inflitta dal G.S.T. a carico dei calciatori D’Auria Pasquale, Pisaturo Antonio, Esposito Marco e Pulvirenti Giuseppe; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it