COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 110 del 26/03/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale NEI RECLAMI RIUNITI PROPOSTI DALLA SOCIETA’
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Comunicato Ufficiale N° 110 del 26/03/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
NEI RECLAMI RIUNITI PROPOSTI DALLA SOCIETA’ A.S.D. GRIFO ATTIGLIANO E DAL DIRIGENTE
GAMBINI GIANLUCA [ IN PROPRIO] RIUNITI - IN RIFERIMENTO ALLA GARA GRIFO ATTIGLIANO -
POZZO DISPUTATA IL 28.02.2010 A ATTIGLIANO - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO
RIPORTATA NEL C.U. N.98 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 03.03.2010 PUBBLICATO
IN PARI DATA.
PER INIBIZIONE INFLITTA AL DIRIGENTE GAMBINI GIANLUCA FINO AL 02.06.2010.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 25.03.2010, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponevano reclamo la società ed il dirigente, adducendo i seguenti motivi :
richiesta di annullamento o riduzione della sanzione.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
Esaminati gli atti, dai chiarimenti forniti dal direttore di gara, il quale ha confermato il
referto dell’assistente e, in particolare, la condotta del signor Gambini Gianluca dirigente della
A.S.D. Grifo Attigliano, laddove minacciava di istigare il pubblico ad aggredire la terna arbitrale,
rilevata altresì la contestata recidiva, appare corretta la decisione adottata dal G.S. e congrua la
sanzione inflitta.
P.Q.M.
Respinge il reclamo.
- DISPONE INCAMERARSI LA TASSA DI RECLAMO.