COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 110 del 26/03/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POLISP
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Comunicato Ufficiale N° 110 del 26/03/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POLISPORTIVA SULPIZIA IN RIFERIMENTO ALLA GARA
SULPIZIA - PASSIGNANO DISPUTATA IL 06.03.2010 A PIEVE S. STEFANO - AVVERSO LA DECISIONE
DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.103 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO
10.03.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA.
PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE CAGNINI LUCA PER SEI GIORNATE DI GARA.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 25.03.2010, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la società, adducendo i seguenti motivi: richiesta di riduzione
della sanzione.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
Letti gli atti ufficiali di gara. Esaminato il reclamo proposto dalla Pol. Sulpizia. Rilevato che il
comportamento del calciatore Cagnini Luca è sicuramente censurabile ma non connotato da
particolare violenza, appare equo, pertanto, a parere di questa Commissione, contenere in quattro
giornate effettive di gara la squalifica inflitta allo stesso dal G.S..
P.Q.M.
In accoglimento del reclamo proposto dalla Pol. Sulpizia, riduce a quattro giornate effettive di
gara la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Cagnini Luca.
- DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.