COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 110 del 26/03/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POLISP

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:

www.figc-cru.it e sul

Comunicato Comunicato Ufficiale N° 110 del 26/03/2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POLISPORTIVA SULPIZIA IN RIFERIMENTO ALLA GARA

SULPIZIA - PASSIGNANO DISPUTATA IL 06.03.2010 A PIEVE S. STEFANO - AVVERSO LA DECISIONE

DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.103 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO

10.03.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA.

PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE CAGNINI LUCA PER SEI GIORNATE DI GARA.

HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 25.03.2010, la seguente decisione.

NEI TERMINI proponeva reclamo la società, adducendo i seguenti motivi: richiesta di riduzione

della sanzione.

ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione.

motivi della decisione

SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:

Letti gli atti ufficiali di gara. Esaminato il reclamo proposto dalla Pol. Sulpizia. Rilevato che il

comportamento del calciatore Cagnini Luca è sicuramente censurabile ma non connotato da

particolare violenza, appare equo, pertanto, a parere di questa Commissione, contenere in quattro

giornate effettive di gara la squalifica inflitta allo stesso dal G.S..

P.Q.M.

In accoglimento del reclamo proposto dalla Pol. Sulpizia, riduce a quattro giornate effettive di

gara la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Cagnini Luca.

- DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it