F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 104/CGF del 21 Dicembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 207/CGF del 26 Marzo 2010  www.figc.it 1) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 104/CGF del 21 Dicembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 207/CGF del 26 Marzo 2010  www.figc.it

1) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. SIG. DAL CIN FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 5 (ART, 6, COMMI 1, 5 E 6, C.G.S.), CON PROPOSTA AL PRESIDENTE FEDERALE DI PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C. (ART. 14, COMMA 2, C.G.S.), PER ILLECITO SPORTIVO, IN RELAZIONE ALLA GARA GENOA/VENEZIA DELL’11.6.2005, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione d’Appello Federale – Com. Uff. n. 6/C dell’8.8.2006) La C.G.F. letti gli atti ed esaminati i documenti,

OSSERVA premesso che:

- in data 6.12.2006, il signor Francesco Dal Cin interponeva richiesta di revocazione della decisione di cui al Com. Uff. 6/C dell’allora vigente Commissione d’Appello Federale con la quale veniva inflitta al medesimo la sanzione disciplinare della inibizione per anni 5, con proposta al Presidente Federale di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.. A sostegno della istanza deduceva la sussistenza di un “fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento” o comunque di “fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia”. Veniva, quindi, fissata la camera di consiglio per la data del 21.12.2006 ma, il giorno 19.12.2006 perveniva da parte istante richiesta di rinvio che veniva concesso dalla C.A.F. con Com. Uff. n. 27/C del 21.12.2006. Riportata la questione su ruolo, veniva successivamente fissata nuova camera di consiglio comunicata alla parte con telefax del 14.12.2009, per la data del 21.1.2009, ma, nelle more, perveniva nota datata 18.12.2009 con la quale il Dal Cin manifestava formalmente l’intenzione di rinunciare all’iniziativa processuale intrapresa. Per questi motivi la C.G.F., preso atto della rinuncia al ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dal Sig. Dal Cin Francesco, dichiara estinto il procedimento. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it