F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 104/CGF del 21 Dicembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 207/CGF del 26 Marzo 2010 www.figc.it 13) RICORSO DEI SIG. RI LAURA GUERRINI E MARIO M
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 104/CGF del 21 Dicembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 207/CGF del 26 Marzo 2010 www.figc.it
13) RICORSO DEI SIG. RI LAURA GUERRINI E MARIO MASSACCI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 2 INFLITTA AL PROPRIO FIGLIO MINORE MASSACCI ALBERTO A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 33, COMMA 2 N.O.I.F. (DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – COM. UFF, N. 38/CDN DEL 23.11.2009) A seguito di deferimento disposto il 22 ottobre 2009 dal Procuratore Federale, la Commissione Disciplinare Nazionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 38/CDN del 23 novembre 2009, ha inflitto al calciatore Massacci Alberto la squalifica per mesi due per violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione all’art. 33, comma 2, N.O.I.F., avendo concluso il proprio trasferimento con una società estera ed essendosi sottratto così al particolare vincolo assunto con il tesseramento quale calciatore giovane di serie della società Empoli FBC S.p.A.. Rilevava la Commissione Disciplinare Nazionale che i genitori del Massacci (minorenne), nonostante il vincolo derivante dall’essere tesserato per la società toscana quale giovane di serie, avevano sottoscritto in sua rappresentanza, nel giugno 2009, l’assenso al trasferimento in Inghilterra. In particolare, rappresentava sempre la Commissione Disciplinare Nazionale, il comportamento del calciatore, che aveva impedito alla società Empoli di poter esercitare il diritto alla stipula del primo contratto, integrava in effetti gli estremi della violazione dei principi generalissimi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S., proprio in riferimento all’art. 33, comma 2, N.O.I.F.. I ricorrenti, esercenti la potestà genitoriale sul minore, hanno ritualmente impugnato la decisione dinanzi a questa Corte di Giustizia, evidenziando, a loro dire, le differenze rispetto a casi già decisi (calciatore del Napoli e calciatore della Reggina a cui sono stati ugualmente inflitti, e confermati, 2 mesi di squalifica), ed in ogni caso rappresentando che il calciatore: - non ha saltato un allenamento né una partita con la soc. Empoli fino al termine del campionato 2008/2009; - non ha ricevuto alcuna convocazione da parte dell’Empoli per la preparazione al campionato 2009/2010, ritenendosi dunque libero come gli altri calciatori della squadra che non sono stati riconfermati; - non ha quindi infranto alcuna regola di lealtà, avendo tra l’altro il 26 giugno 2009 avvertito, telefonicamente, la società toscana, nella persona del direttore sportivo del settore giovanile, della richiesta del Manchester United (ricevendo dal medesimo un sostanziale via libera al trasferimento in quanto non interessato a continuare il rapporto col “giovane di serie” anche ai fini di un eventuale primo contratto). Considerando anche che gli elementi controdeduttivi opposti dalla società toscana non corrisponderebbero al vero, fin dal lato fattuale, i genitori del calciatore, non ravvisando in definitiva elementi di scorrettezza, chiedono l’annullamento della sanzione inflitta, in relazione alla quale, peraltro, andrebbero specificate le modalità di applicazione. La Corte di Giustizia Federale, ripercorrendo altre pronunzie di appello con riguardo al fenomeno dei giovani che, sottoposti al particolare vincolo di cui all’art. 33, comma 2, valido fino al 19° anno di età, lo infrangono per trasferirsi presso società di calcio affiliate a federazioni estere, concorda con le conclusioni della Commissione Disciplinare Nazionale. Aderendo, infatti, a quanto affermato dall’Organo di giustizia nazionale di prime cure, risulta evidente che i genitori del giovane calciatore abbiano sottoscritto l’assenso al trasferimento in Inghilterra a stagione ancora in corso (giugno 2009), pur in costanza di vincolo, dunque, come giovane di serie presso la compagine empolitana. Tale comportamento ha nei fatti impedito alla società toscana, tra l’altro, di poter eventualmente esercitare il diritto alla stipula del primo contratto di professionista con durata massima triennale, in tal senso integrando una palese violazione dei generalissimi principi di cui all’art. 1 C.G.S., in relazione appunto all’art. 33, comma 2, N.O.I.F.. Gli elementi proposti in sede di appello, anche con riguardo al presunto contenuto di comunicazioni telefoniche tra calciatore e società di appartenenza, non hanno la forza di scalfire il quadro sopra esposto. La sanzione inflitta in primo grado deve essere, pertanto, confermata. Essa trova applicazione atteso che al momento dei fatti il giocatore era tesserato per una società italiana, anche se dovrà essere scontata, come è ovvio, al momento dell’eventuale ritorno del calciatore in forza ad un club italiano. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dai Sig. ri Laura Guerrini e Mario Massacci. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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