F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 112/CGF del 08 Gennaio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 208/CGF del 26 Marzo 2010  www.figc.it 2) RICORSO DEL COSENZA CALCIO 1914 S.R.L. AVVERSO

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 112/CGF del 08 Gennaio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 208/CGF del 26 Marzo 2010  www.figc.it

2) RICORSO DEL COSENZA CALCIO 1914 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE BRANCOLINO RAFFAELE SEGUITO GARA TARANTO/COSENZA DEL 13.12.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 69/DIV del 15.12.2009) Con ricorso in data 22.12.2009, la società Cosenza Calcio 1914 S.r.l. impugnava la decisione emessa dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico in data 15.12.2009, con la quale veniva comminata la squalifica per quattro giornate effettive di gara al proprio tesserato Biancolino Raffaele. Lamentava la ricorrente la eccessiva severità della sanzione, a fronte di un comportamento del Biancolino, certo irrispettoso e riprovevole, ma caratterizzato da impulsività anche connessa all’andamento sfavorevole della gara durante la quale il comportamento stesso veniva osservato. Osserva la Corte che in realtà, contrariamente a quanto dedotto in ricorso, il regime sanzionatorio adottato dal primo Giudice appare del tutto proporzionato alla gravità della condotta del calciatore. Si legge, infatti, nel referto arbitrale di come il medesimo non si sia limitato ad ingiuriare l’arbitro, a gioco fermo, e a spingerlo facendolo indietreggiare, ma abbia altresì accompagnato tali gesti oltraggiosi con una bestemmia contro la Divinità. Per questi motivi il ricorso deve essere rigettato. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Cosenza Calcio 1914 s.r.l. di Cosenza. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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