F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 112/CGF del 08 Gennaio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 208/CGF del 26 Marzo 2010  www.figc.it 5) RICORSO DELLA S.S. CASSINO S.R.L. AVVERSO LA S

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 112/CGF del 08 Gennaio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 208/CGF del 26 Marzo 2010  www.figc.it

5) RICORSO DELLA S.S. CASSINO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL SIG. NARDECCHIA MASSIMILIANO INFLITTA SEGUITO GARA CASSINO/MANFREDONIA DEL 20.12.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. uff. n. 72/DIV del 22.12.2009)

Con decisione resa pubblica con il Com. Uff.n.72/DIV del 22.12.2009 il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico ha inflitto all’allenatore Massimiliano Nardecchia, tesserato in favore della S.S. Cassino, la squalifica per tre giornate di gara effettive, per comportamento gravemente ingiurioso verso un assistente arbitrale al termine della gara Cassino/Manfredonia, disputata il 20.12.2009. Contro tale decisione la società Cassino ha proposto reclamo assumendo che la condotta ascritta al tecnico cassinate doveva essere qualificata come meramente irriguardosa nei confronti dell’assistente arbitrale, siccome nella espressione - sia pur colorita e irriguardosa - adoperata dal Nardecchia, non era ravvisabile alcuna grave minaccia. Pertanto conclusivamente ha chiesto la riduzione della squalifica e in subordine la commutazione della sanzione residua in ammenda. Il reclamo non merita accoglimento. Osserva la Corte Federale che la tesi difensiva della società ricorrente, meramente assertiva, urta irrimediabilmente contro la precisa certificazione dell’accadimento da parte dell’assistente arbitrale, fonte di prova privilegiata e peraltro non contestata, che ha relazionato l’evento incriminato in termini inequivocabili, riferendo che al termine della gara l’allenatore in seconda Massimiliano Nardecchia correva verso di lui profferendo una frase dal contenuto minaccioso e violento. La condotta del Nardecchia, che configura pienamente sia la fattispecie della minaccia che quella della offesa, e non semplicemente irriguardosa, di notevole gravità, perché contraria ai fondamentali principi etici dell’ordinamento sportivo, giustifica pienamente la sanzione della squalifica di tre giornate di gara inflittagli dal Giudice Sportivo. Il ricorso pertanto deve essere respinto. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Cassino S.r.l. di Cassino (Frosinone).Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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