F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 112/CGF del 08 Gennaio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 208/CGF del 26 Marzo 2010  www.figc.it 6) RICORSO DELLA S.S. CASSINO S.R.L. AVVERSO LA S

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 112/CGF del 08 Gennaio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 208/CGF del 26 Marzo 2010  www.figc.it

6) RICORSO DELLA S.S. CASSINO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL SIG. PELLEGRINO MAURIZIO, INFLITTA SEGUITO GARA CASSINO/MANFREDONIA DEL 20.12.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. uff. n. 72/DIV del 22.12.2009)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 72/DIV del 22.12.2009, ha inflitto al signor Pellegrino Maurizio, allenatore presso la società S.S. Cassino S.r.l., la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara. Tale decisione veniva assunta perché il signor Pellegrino aveva tenuto un comportamento gravemente minaccioso verso un assistente arbitrale al termine dell’incontro Cassino/Manfredonia del 20.12.2009. Avverso tale provvedimento la società S.S. Cassino S.r.l. ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 22.12.2009, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 29.12.2009, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dareseguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla S.S. Cassino s.r.l. di Cassino (Frosinone), dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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