F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 112/CGF del 08 Gennaio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 208/CGF del 26 Marzo 2010  www.figc.it 7) RICORSO DELLA S.S. CASSINO S.R.L. AVVERSO LA S

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 112/CGF del 08 Gennaio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 208/CGF del 26 Marzo 2010  www.figc.it

7) RICORSO DELLA S.S. CASSINO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE AL SIG. MEZGOUR ADIL, INFLITTA SEGUITO GARA CASSINO/MANFREDONIA DEL 20.12.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. uff. n. 72/DIV del 22.12.2009)

Con decisione resa pubblica con il Com. Uff. n. 72/DIV del 22.12.2009 il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico ha inflitto al calciatore Adil Mezgour, tesserato della società Cassino, la sanzione della squalifica per due giornate di gara effettive, per atto di violenza verso un avversario a gioco fermo, a seguito della partita Cassino/Manfredonia, disputata il 20.12.2009. Contro tale decisione la società Cassino ha proposto reclamo adducendo che quello che il primo giudice ha definito”atto di violenza”da parte dell’atleta cassinate è invece consistito, per espressa dichiarazione arbitrale, in una semplice manata al volto dell’avversario, senza alcun intento lesivo e la benché minima conseguenza fisica. La condotta del Mezgour deve quindi essere qualificata come meramente scorretta, con un trattamento sanzionatorio più mite rispetto a quello adottato dal primo Giudice. Il ricorso non merita accoglimento. Osserva la Corte di Giustizia Federale che sulla base del referto arbitrale, peraltro non contestato, che ha dato atto della espulsione del calciatore per avere a gioco fermo colpito con una manata al volto un avversario, il gesto compiuto dal Mezgour non può essere considerato come condotta meramente scorretta,ma deve al contrario,per la sua intrinseca potenzialità lesiva, essere valutato come un vero e proprio atto di violenza. Ne consegue che sia pur considerando la condotta del calciatore gravemente antisportiva, la previsione solo al minimo dell’art.19 comma 4 lett. a) C.G.S. di due giornate di squalifica, esclude in radice una diversa modulazione della sanzione. Il ricorso pertanto deve essere respinto. Per questi motivi la respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Cassino S.r.l. di Cassino (Frosinone). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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