F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 196/CGF del 15 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 210/CGF del 26 Marzo 2010 www.figc.it 1) RECLAMO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 196/CGF del 15 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 210/CGF del 26 Marzo 2010 www.figc.it
1) RECLAMO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA F.C. BOLZANO BOZEN 1996 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DI COPPA ITALIA DILETTANTI BOLZANO/MIRANESE DEL 10.3.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 123 dell’11.3.2010)
La Corte di Giustizia Federale, letto il reclamo proposto dalla società Bolzano avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti pubblicata sul Com. Uff. n. 123 in data 11.3.2010; -rilevato come lo stesso, trattandosi di ricorso con procedura d’urgenza, andava proposto entro le ore 12.00 del giorno feriale seguente a quello in cui è stato pubblicato il Comunicato Ufficiale relativo alla decisione del Giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 37 comma 7 C.G.S. richiamato dal Comunicato Ufficiale n. 42/A, pubblicato il 5 agosto 2009; -rilevato come il reclamo de quo sia pervenuto, alla segreteria di questa Corte, alle ore 18.34 del 12-03-2010 e, pertanto, oltre i termini previsti dal citato articolo. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile per tardività il reclamo come sopra proposto dal F.C. Bolzano Bozen 1996 di Bolzano. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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