COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 120  del 08/04/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETÀ CENTRO CULTURALE POPOLARE

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 120  del 08/04/2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO DELLA SOCIETÀ CENTRO CULTURALE POPOLARE AVVERSO LA DECISIONE DI PERDITA DELLA GARA ADOTTATA DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON IL COMUNICATO UFFICIALE  N. 31 DEL 25. 02. 2010

( GARA CAJETA/ CENTRO CULTURALE POPOLARE DEL 13. 02. 2010 CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA PROV. LT)

La società Centro Culturale Popolare di Formia, nel proprio ricorso contesta la decisione assunta dal Giudice Sportivo, con la quale viene inflitta alla società la punizione sportiva della perdita della gara, per non aver voluto partecipare all’ incontro oggetto del presente ricorso.

La ricorrente ha tenuto a precisare, anche in sede di audizione, come realmente si sono svolti i fatti.

L’ incontro fissato per le ore 17,00 , non è potuto iniziare in orario, in quanto il campo era occupato, perché si stava svolgendo altra gara. L’ arbitro, come evidenzia nel proprio rapporto, alle ore 17,05, veniva fatto accomodare in altro spogliatoio, dove alle ore 17,10 i dirigenti delle due squadre presentavano le loro distinte di gara. Ci tiene a sottolineare la ricorrente, che mentre la propria distinta non subiva alcuna contestazione da parte dell’ arbitro, quella della squadra di casa doveva essere riproposta  per ben due volte non essendo chiara e leggibile; veniva presentata definitivamente alle ore 17,37, come risulta dall’orario scritto dal direttore di gara sulla distinta stessa. Nel frattempo i calciatori di entrambe le squadre si trovavano in campo per il rituale riscaldamento pre gara. A questo punto l’ arbitro, sempre in abiti borghesi, si allontanava per telefonare ad un responsabile dell’ AIA, dopodiché comunicava ai dirigenti delle due squadre che la gara non poteva iniziare, a meno che i dirigenti non avessero firmato una apposita dichiarazione. La reclamante in virtù di quanto accaduto chiede l’ annullamento della decisione presa dal

Giudice Sportivo e quindi la disputa della gara.

Questa Commissione di Disciplina Territoriale ha preliminarmente letto con attenzione il contenuto del referto arbitrale, dall’ esame del quale risulta che in effetti risponde al vero quanto sostiene la ricorrente in ordine alla consegna della lista all’ arbitro alle ore 17,10, senza ricevere obiezioni, mentre la squadra di casa la presentava , dopo averla modificata per ben due volte, alle ore 17,37 ( orario trascritto dall’ arbitro sulla distinta ). Dopodichè l’ arbitro scrive nel proprio rapporto di aver chiesto ai due dirigenti  di voler mettere per iscritto  la volontà di voler disputare l’ incontro; il dirigente della squadra ospite si rifiutava  di accogliere tale proposta.

 Dal quadro di tutta la vicenda non appare chiaro a questo Organo di Giustizia Sportiva il comportamento tenuto nella circostanza dall’ arbitro, il quale avendo ricevuto abbondantemente in tempo utile le distinte di gara delle due società, al di là che per la squadra di casa si siano verificati degli inconvenienti, non sia riuscito  a completare le operazioni preliminari entro il prescritto tempo di attesa, provocando con ciò il contenzioso in atto. Ed è per tale motivo che non si ritiene di addossare esclusivamente alla ricorrente la responsabilità della mancata disputa della gara, in quanto con i suoi comportamenti, (lista presentata in orario, calciatori in campo pronti per giocare ) ha dimostrato la volontà di volerla disputare. Molto probabilmente l’ arbitro, nutrendo dubbi sul da farsi e per evitare di essere considerato il responsabile del ritardo causato, chiedeva una istanza firmata dai responsabili per poter dare inizio al’ incontro, oltre l’ orario stabilito. Detto ciò il convincimento di questa Commissione è che l’incontro in questione debba svolgersi, accogliendo in tal modo la richiesta della società Centro Culturale Popolare di Formia.

Conseguentemente

DELIBERA

 Di accogliere il ricorso in argomento e per l’ effetto di annullare la decisione impugnata, ordinando la ripetizione dell’ incontro

La tassa reclamo si restituisce

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