COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 120 del 08/04/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 120 del 08/04/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ALESSANDRO QUOIANI PRESIDENTE DELL’ASD TANS CASALOTTI E DELLA SOCIETA’ ASD TANAS CASALOTTI
Con atto del 9 novembre 2009, reiterato il 18 gennaio 2010 per difetto di notifica, la Procura Federale ha disposto il deferimento del Sig. Alessandro Quoiani, presidente della ASD Tanas Casalotti per violazione dell’articolo 30 comma 4 CGS e della società ASD Tanas Casalotti per la violazione dell’articolo 4 comma 1 del CGS per l’operato del Presidente p.t. della società. A sostegno del deferimento l’organo requirente rileva come il Quoiani, nella spiegata qualità, abbia messo in atto una violazione della cosiddetta clausola compromissoria avendo presentato una denuncia-querela nei confronti del Vice presidente della società Romano Ranieri e di altri due soci, senza ottenere la prescritta autorizzazione degli Organi federali. L’atto di querela era stato presentato per lamentare presunti comportamenti minacciosi e di violenza privata messi in atto dai querelati nell’ambito di una complessa vicenda relativa alla titolarità delle cariche sociali del Tanas Casaolotti.La Commissione Disciplinare territoriale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava ai deferiti termine per il deposito di scritti difensivi.Si presentava alla riunione il deferito Quoiani che si difendeva assumendo di aver dovuto presentare la querela a fronte delle gravi minacce ricevute dal Ranieri che non consentivano di attendere l’autorizzazione dalla Federazione. La Procura Federale concludeva per l’affermazione di responsabilità dei deferiti e per l’irrogazione della inibizione per 1 anno ed € 500,00 di ammenda a carico del Quoiani ed € 500,00 di ammenda e tre punti di penalizzazione da scontare nel presente Campionato per il Tanas Casalotti. Ritiene la Commissione che dal carteggio prodotto a corredo dell’incolpazione dalla Procura Federale appare senza alcun dubbio la sussistenza del fatto storico da cui origina il deferimento. Il 20 giugno 2009 il Quoiani si presentò al Commissariato di P.S. di Primavalle e depositò un atto di querela a carico di Ranieri Franco lamentando di essere stato minacciato il 6 maggio 2009 nei locali della sede sociale sia dal Ranieri che da altro socio, tal Bottichiari Alberto. Inoltre il 18 giugno 2009, recatosi presso il campo sportivo di Via Cardinal Domenico Caprarica in Roma, aveva trovato le serrature cambiate, sempre ad opera del Ranieri, ed era stato impedito dall’entrare nella sede sociale. Orbene è evidente che i fatti denunziati attengono a vicende societarie, con particolare riguardo alla titolarità delle cariche apicali dell’associazione; fatti che hanno costituito oggetto di analisi e di decisione degli Organi Federali. Decisioni che, stante la natura del contenzioso ed il succedersi degli atti formali, hanno visto prevalere proprio il Quoiani, confermato nella titolarità della rappresentanza dell’associazione e nel ruolo di Presidente. Quindi non vi era alcun motivo da parte del Quoiani stesso per intraprendere le vie giudiziarie ordinarie, senza la necessaria autorizzazione, né può accedersi alla tesi difensiva dell’impossibilità di attendere il nulla – osta della Federazione se solo si pensi che i fatti di minaccia sono del 6 maggio e la querela è stata presentata il 20 giugno a ben quarantacinque giorni dal fatto e quindi dopo un lasso di tempo ben sufficiente per richiedere l’autorizzazione federale ed attenderne il riscontro. Né le denunciate minacce appaiono particolarmente gravi e tali da richiedere un intervento dell’Autorità Giudiziaria, senza attendere il pronunciamento degli Organi Federali. Per quanto attiene la misura della sanzione, ribadita l’interpretazione letterale del regolamento che non consente, a parere della Commissione, di irrogare sanzioni pecuniarie a tesserati della Lega nazionale Dilettanti che svolgano attività periferica, l’inibizione richiesta a carico del Presidente Quoiani appare congrua alla gravità degli occorsi. Stante la particolare natura della violazione che non ha in alcun modo influito sul regolare svolgimento dell’attività agonistica della società, né dal punto di vista prettamente sportivo né da quello più propriamente amministrativo, non appare congruo colpire la società con la penalizzazione di punti in classifica, mentre può ben adeguarsi in senso peggiorativo la sanzione pecuniaria che va quindi fissata in € 2.000,00, ben più afflittivi rispetto alla richiesta. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e per l’effetto di irrogare al Sig. Alessandro Quoiani, Presidente della ASD Tanas Casalotti l’inibizione per anni uno, ed alla società ASD Tanas Casalotti l’ammenda di € 2.000,00. Manda la segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito. Le sanzioni irrogate decorrono dal giorno successivo a quello della comunicazione.