COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 120  del 08/04/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DEL SIG. LATINI CLAUDIO DELLA SOCIETÀ TUSCIA 2001 AV

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 120  del 08/04/2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO DEL SIG. LATINI CLAUDIO DELLA SOCIETÀ TUSCIA 2001 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31. 05 2010 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C. U. N. 104 DEL 4. 03. 2010

( GARA GROTTE DI CASTRO. 2001 TUSCIA DEL 28. 02. 2010 CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA )

La Commissione Disciplinare;

visto il reclamo in epigrafe, con il quale il ricorrente, nell’ evidenziare che nella gara in questione svolgeva la funzione di dirigente e non di massaggiatore, chiede una riduzione della squalifica, ritenendola eccessiva rispetto alle frasi sicuramente oltraggiose, ma non di minaccia rivolte all’ arbitro della gara, Pone in evidenza il Latini nel proprio ricorso di non essersi mai avvicinato con la testa a quella dell’ arbitro e di non averlo spintonato, né tantomeno rivolto al direttore di gara gravi minacce.

Questa Commissione di Disciplina Territoriale, come più volte riportato, in caso di discordanza, tra il contenuto del referto arbitrale e quanto sostiene il reclamante, prevale, ai sensi dell’ art. 35 del C.G.S, lo scritto del direttore di gara, che è da considerarsi fonte unica e primaria di prova.

 Si fa questa doverosa  premessa poiché da quanto indica l’ arbitro  nel suo dettagliato e minuzioso rapporto si evince, in modo chiaro ed inequivocabile che il comportamento del Latini, nella sua funzione di dirigente e non di massaggiatore, è stato di una particolare gravità, in quanto rivolgeva più volte all’ arbitro espressioni offensive e reiterate minacce ed al termine dell’ incontro dapprima lo spintonava e successivamente tentava di colpirlo con un pugno, non riuscendovi perché trattenuto dai giocatori della sua squadra.  Alla luce di quanto sopra evidenziato appare evidente che non esistono margini di accoglimento del presente ricorso e che la sanzione inflitta al Latini è da considerarsi appena congrua, tenuto conto del grave comportamento  manifestato nella circostanza dal reclamante.

Detto ciò, questa Commissione di Disciplina Territoriale

DELIBERA

Di respingere il ricorso in argomento e per l’ effetto conferma la decisione impugnata.

La tassa reclamo si incamera.

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