COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 120 del 08/04/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE ANGELO PERUZZI (SOCIETA’ LA FENICE ARS
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 120 del 08/04/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DEL CALCIATORE ANGELO PERUZZI (SOCIETA’ LA FENICE ARSOLI) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.3.2013 A SUO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 42 DELL’11.3.2010
(Gara: RIOFREDDO – LA FENICE del 7.3.2010 – Campionato III Categoria Roma)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe con cui il calciatore PERUZZI ANGELO chiede un riesame circa la sanzione inflittagli avendo, a suo dire, solamente toccato l’arbitro in modo “inoffensivo”;
tenuto conto che dalla lettura degli atti ufficiali, fonte primaria di prova, emerge con assoluta chiarezza che il citato calciatore colpiva con uno schiaffo l’arbitro ad una guancia, causandogli forte dolore e rossore e costringendolo così a sospendere la gara;
ritenute, quindi, inattendibili le doglianze del PERUZZI, questa Commissione
DELIBERA
Di respingere il reclamo avanzato dal calciatore PERUZZI ANGELO e, per l’effetto, di confermare la decisione impugnata.
La tassa reclamo va incamerata.
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