COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 120  del 08/04/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE ANGELO PERUZZI (SOCIETA’ LA FENICE ARS

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 120  del 08/04/2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO DEL CALCIATORE ANGELO PERUZZI (SOCIETA’ LA FENICE ARSOLI) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.3.2013 A SUO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 42 DELL’11.3.2010

(Gara: RIOFREDDO – LA FENICE del 7.3.2010 – Campionato III Categoria Roma)

La Commissione Disciplinare

Visto il reclamo in epigrafe con cui il calciatore PERUZZI ANGELO chiede un riesame circa la sanzione inflittagli avendo, a suo dire, solamente toccato l’arbitro in modo “inoffensivo”;

tenuto conto che dalla lettura degli atti ufficiali, fonte primaria di prova, emerge con assoluta chiarezza che il citato calciatore colpiva con uno schiaffo l’arbitro ad una guancia, causandogli forte dolore e rossore e costringendolo così a sospendere la gara;

ritenute, quindi, inattendibili le doglianze del PERUZZI, questa Commissione

DELIBERA

Di respingere il reclamo avanzato dal calciatore PERUZZI ANGELO e, per l’effetto, di confermare la decisione impugnata.

La tassa reclamo va incamerata.

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