COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 120  del 08/04/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPORT INCONTRO ZAGAROLO AVVERSO IL PR

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 120  del 08/04/2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPORT INCONTRO ZAGAROLO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.3.2013 A CARICO DEL CALCIATORE PACE DANIELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 61C5 DEL 17.3.2010

(Gara: ROMANINA C5 – SPORT INCONTRO ZAGAROLO del 14.3.2010 – Campionato U21 C5)

La Società SPORT INCONTRO ZAGAROLO in sede di reclamo e di audizione diretta, ha esposto dinanzi a questa Commissione le proprie tesi tendenti ad ottenere l’annullamento o in subordine la riduzione del provvedimento di squalifica del citato PACE DANIELE.

Al riguardo, sostiene come nel referto arbitrale, si riscontrino alcune contraddizioni quali l’essere quest’ultimo riuscito ad identificare l’autore del gesto, pur avendo ricevuto il pallone sulla schiena e nonostante la presenza della totalità dei componenti delle 2 squadre, poiché si era al termine della gara, all’uscita del campo di gioco.

Per quel che concerne l’altro reato ascritto al giocatore PACE, e cioè la ginocchiata inferta all’arbitro, sempre a fine gara, la reclamante nega in modo assoluto, non soltanto che il PACE ne sia l’autore, ma che l’episodio sia realmente avvenuto.

Di contro, afferma che il PACE si è avvicinato all’arbitro per chiedere spiegazioni, senza profferire alcuna ingiuria.

Questa Commissione ha attentamente analizzato i documenti agli atti, con particolare cura al referto redatto dall’arbitro, fonte di prova preminente e basilare.

Ebbene, dalla ricostruzione effettuata, emerge, contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante, la sussistenza degli addebiti ascritti al PACE. Infatti l’arbitro, non appena colpito alla schiena dal pallone, si girava riuscendo ad identificare l’autore del gesto nel PACE, in quanto soltanto quest’ultimo era alle sue spalle. Successivamente lo stesso calciatore, alla notifica del provvedimento di espulsione, gli si avvicinava e lo attingeva colpiva con una ginocchiata che gli causava solo un lieve  e momentaneo fastidio.

Pertanto, accertata senza alcun dubbio la sussistenza degli eventi illustrati dal direttore di gara, questa Commissione ha inteso approfondire più attentamente la dinamica degli stessi, concludendo come i gesti incriminati, seppur assai deplorevoli, possano essere ricondotti ad un unico contesto di eccessiva protesta ed impulsività tesa a contestare pesantemente, ma non con intenti violenti, l’ufficiale di gara.

A fronte di tale ricostruzione e cioè del connotato non violento e non colto a procurare conseguenze fisiche all’arbitro, si ritiene possibile rivisitare parzialmente il giudizio formulato dal Giudice Sportivo e pertanto, ricomprendere gli eventi in una dimensione di più lieve gravità.

Per quanto precede, questa Commissione

DELIBERA

Di accogliere il ricorso in argomento e per l’effetto ridurre la squalifica nei riguardi del calciatore PACE DANIELE dal 31.3.2013 al 30.6.2012.

La tassa reclamo va restituita.

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