COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 09/04/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società FC Tradate Camp.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 38 del 09/04/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società FC Tradate Camp. Prom. Gir. A
Gara Tradate/Fansport del 24/03/2010
CU n. 36 bis del CRL datato 26/03/2010
La società TRADATE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Michele
GALLAZZI per 3 GARE, lamentando che il proprio calciatore non avrebbe posto in essere alcuna condotta
violenta nei confronti di un avversario.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari,
rileva: dall’esame del referto arbitrale si evince che il GALLAZZI poneva in essere una condotta censurabile
minacciando un calciatore avversario, tuttavia non assumeva un comportamento violento, bensì colpito
con un pugno dall’avversario si limitava ad allontanarlo con una spinta.
Ne consegue che il reclamo debba essere parzialmente accolto in quanto la sanzione inflitta appare eccessiva
rispetto al comportamento tenuto dal calciatore sanzionato.
Tanto premesso e ritenuto
RIDUCE
La squalifica del calciatore Michele GALLAZZI a 2 gare.
Si dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.