COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 09/04/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società ASD Polispor

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 38 del 09/04/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Reclamo Società ASD Polisportiva Di Nova Camp. 2^ Cat. Gir. T

Gara Pol. Di Nova/Real Besana Lesmo del 14/03/2010

La società ASD POLISPORTIVA DI NOVA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS con la quale

le era stata comminata la sanzione della perdita della gara per 0-3, era stata disposta la rifusione dei danni

subiti dall’Arbitro per il furto del cellulare avvenuto nello spogliatoio, nonché l’ammenda di Euro 250,00, erano

stati squalificati i calciatori CARRARA ALESSANDRO sino al 14 Marzo 2012, GIANNICO MANUEL sino

2451/38

al 14/05/2010, MONGUZZI WALTER ed ANWER TAWFIK ESAM per tre gare e l’allenatore SALA DANIELE

sino al 18/04/2010, erano stati inibiti i dirigenti VANZATI GIULIANO e PIEMONTESE MICHELE sino al

18/04/2010, PAGANI FABRIZIO sino al 25/04/2010 – CU n.28 Comitato Monza del 18.03.2010 – lamentando

che il calciatore CARRARA ALESSANDRO non ha sputato in faccia al direttore di gara, ma gli si è solamente

avvicinato per protesta a muso duro, il calciatore GIANNICO MANUEL non ha incitato i compagni contro

l’arbitro né gli ha rivolto frasi ingiuriose e/o minacciose, il calciatore MONGUZZI WALTER ha solamente

rivolto un applauso ironico nei confronti del direttore di gara al momento del triplice fischio di chiusura dell’incontro,

il calciatore ANWER TAWFIK ESAM ha protestato nei confronti dell’arbitro, l’allenatore SALA MICHELE

arriva sul posto dopo l’espulsione di Giannico Manuel e le prime proteste dei propri giocatori, prodigandosi

ad allentare i propri calciatori ed il guardalinee di parte dall’arbitro, il dirigente Pagani Fabrizio ha solamente

rivolto all’arbitro la seguente frase: “deve vedere bene anche quello che succede in campo prima di

dare un calcio di rigore inesistente” che non è assolutamente offensiva, il dirigente VANZATI GIULIANO ha

raggiunto l’arbitro dopo il termine della gara in quanto non si era verificato alcun problema particolare e vicini

all’arbitro si trovava il guardalinee di parte idoneo a fornire allo stesso tutta l’assistenza eventualmente

necessaria, PIEMONTESE MICHELE si è attivato nel frapporsi tra i calciatori e l’arbitro (dopo che quest’ultimo

si era diretto verso di lui), prodigandosi per calmare gli animi dei calciatori. La società reclamante osserva

inoltre che la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 non sarebbe applicabile

in quanto la partita era giunta al termine e che non era assolutamente responsabile del furto del cellulare

avvenuto nello spogliatoio dell’arbitro.

Rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS anche mediante invio alla squadra avversaria

osserva:

dal rapporto arbitrale fonte primaria e privilegiata di prova emerge che l’arbitro ha sospeso al gara al 44°

minuto del secondo tempo per essere stato inseguito per una decina di metri da numerosi calciatori della Pol.

di Nova che lo spintonavano, lo prendevano a calci e sputi.

Alla luce di ciò, quanto sostenuto dalla Pol. di Nova nel reclamo – la gara era terminata – è totalmente privo

di fondamento dato che non trova alcun riscontro nel rapporto arbitrale.

Ne consegue che l’arbitro ha correttamente interrotto la gara in seguito al comportamento tenuto nei suoi

confronti dai calciatori della società reclamante ai quali deve attribuirsi la responsabilità dell’interruzione della

gara.

Tale responsabilità comporta chiaramente la punizione della perdita della gara per 0-3 a carico della reclamante

e l’ammenda.

Per quanto attiene alle inibizioni comminate dal GS ai dirigenti della Pol. di Nova, VANZATI GIULIANO,

PIEMONTESE MICHELE e PAGANI FABRIZIO, si osserva che sono congrue in relazione al comportamento

agli stessi attribuito e che trova fondamento nel rapporto arbitrale. Devono altresì ritenersi congrue le squalifiche

comminate ai calciatori GIANNICO MANUEL, MONGUZZI WALTER ed ANWER TAWFIK ESAM.

Si ritengono invece eccessive le squalifiche comminate all’allenatore SALA DANIELE e al calciatore Alessandro

Carrara le quali devono essere lievemente ridotte.

Merita infine di essere confermata la decisione assunta dal GS di porre a carico della reclamante l’obbligo

di rifondere l’arbitro dei danni subiti per il furto del cellulare.

Tanto premesso e ritenuto la Commissione Disciplinare, in parziale accoglimento del reclamo proposto

RIDUCE

la squalifica comminata all’allenatore SALA DANIELE sino al 12.04.2010 e la squalifica comminata al calciatore CARRARA ALESSANDRO sino al 18.03.2011.

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