COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 09/04/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società US Sellero N
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 38 del 09/04/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società US Sellero Novelle Camp. All. Gir. C
Gara Sellero Novelle/Bornato del 07.02.2010
CU n. 25 della delegazione di BRESCIA datato 19/02/2010
La società SELLERO NOVELLE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che le ha inflitto la punizione
sportiva della perdita della gara per 0-3 e l’ammenda di Euro 30,00 lamentando che la decisione del
GS è palesemente ingiusta e illegittima.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari
e che copia dello stesso è stata inviata alla controparte, rileva: il reclamo merita di essere accolto in
quanto il GS non aveva alcun potere di intervenire d’ufficio ai sensi dell’art.29 del CGS considerato che gli
atti ufficiali di gara (rapporto arbitrale) si sono limitati a riportare che l’arbitro non ha iniziato la gara per impraticabilità
del terreno di gioco che presentava numerose zone coperte di ghiaccio e che nessuna squadra
aveva presentato al direttore di gara rimostranze e/o riserve in merito a quanto contestato all’arbitro, anche
con riferimento al terreno di gioco. Ragioni di equità e di giustizia impongono che la gara venga ripetuta.
Tanto premesso e ritenuto
ACCOGLIE
il ricorso e annulla la decisione del GS. Si dispone che la gara venga disputata e demanda agli organi
competenti la data della disputa della stessa. Si dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore dela
reclamante, se versata.