COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 09/04/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società US Sellero N

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 38 del 09/04/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Reclamo Società US Sellero Novelle Camp. All. Gir. C

Gara Sellero Novelle/Bornato del 07.02.2010

CU n. 25 della delegazione di BRESCIA datato 19/02/2010

La società SELLERO NOVELLE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che le ha inflitto la punizione

sportiva della perdita della gara per 0-3 e l’ammenda di Euro 30,00 lamentando che la decisione del

GS è palesemente ingiusta e illegittima.

La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari

e che copia dello stesso è stata inviata alla controparte, rileva: il reclamo merita di essere accolto in

quanto il GS non aveva alcun potere di intervenire d’ufficio ai sensi dell’art.29 del CGS considerato che gli

atti ufficiali di gara (rapporto arbitrale) si sono limitati a riportare che l’arbitro non ha iniziato la gara per impraticabilità

del terreno di gioco che presentava numerose zone coperte di ghiaccio e che nessuna squadra

aveva presentato al direttore di gara rimostranze e/o riserve in merito a quanto contestato all’arbitro, anche

con riferimento al terreno di gioco. Ragioni di equità e di giustizia impongono che la gara venga ripetuta.

Tanto premesso e ritenuto

ACCOGLIE

il ricorso e annulla la decisione del GS. Si dispone che la gara venga disputata e demanda agli organi

competenti la data della disputa della stessa. Si dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore dela

reclamante, se versata.

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