COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 117 del 08.04.2010 Decisione della commissione Disciplinare 5.2.4. Ricorso A.S.D.
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.crmoliselnd.come sul
Comunicato Ufficiale N. 117 del 08.04.2010
Decisione della commissione Disciplinare
5.2.4. Ricorso A.S.D. REALSANNIO MATESINO DONNE – Avverso Irregolare Posizione Calciatrici
(Gara REALSANNIO MATESINO DONNE – CASALE RICCIA del 21 marzo 2010 - Campionato Regionale di Calcio Femminile – Serie C - 7^ Giornata di Ritorno)
Il Giudice Sportivo Territoriale,
letto il ricorso ritualmente proposto dalla società Real Sannio Matesino Donne;
rilevato preliminarmente che la sottoscrizione del ricorso è illeggibile e non può essere in alcun modo ricondotta al legale rappresentante della società reclamante;
tutto ciò premesso, visto l’art. 33, comma 5 CGS
D E C I D E
di dichiarare inammissibile il ricorso così come proposto dalla società Real Sannio Matesino Donne;di convalidare il risultato della gara in epigrafe:Realsannio Matesino Donne – Casale Riccia 2 – 2;
La tassa reclamo, non versata, sarà addebitata sul conto della società reclamante.