COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 117 del 08.04.2010 Decisione della commissione Disciplinare 5.2.5. Ricorso 
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.crmoliselnd.come sul
Comunicato Ufficiale N. 117 del 08.04.2010
Decisione della commissione Disciplinare
5.2.5. Ricorso A.S. FRENTANA LARINO – Avverso Irregolare Svolgimento Gara
(Gara CAMPODIPIETRA CALCIO-FRENTANA LARINO del 21 marzo 2010 - Campionato Regionale Allievi – 9^ Giornata di Ritorno)
Il Giudice Sportivo Territoriale,
a scioglimento della riserva di cui al CU n. 112 del 24/03/2010;
evidenziato che la società Frentana Larino non ha dato seguito al preannuncio di reclamo ritualmente proposto;
letto il referto arbitrale ed il relativo supplemento, rileva che al 37’ del primo tempo (sul punteggio di 2 – 0 ), diversi calciatori della società Frentana Larino abbandonavano il terreno di gioco, adducendo infortuni vari; a questo punto l’arbitro, constatata l’inferiorità numerica della stessa società, decideva di sospendere definitivamente la gara. Per tutti questi motivi, visti gli artt. 33, comma 8 e 17 CGS e 73, comma 2 NOIF
D E C I D E
di infliggere alla società Frentana Larino la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 3-0, penalizzandola altresì di un punto in classifica (ai sensi dell’art, 21, comma 3 CGS);
ai sensi del comma 53, comma 7 NOIF, di comminare alla medesima società un'ammenda di Euro 361,00 relativa alla terza rinuncia.
La tassa reclamo non versata va addebitata sul conto della società reclamante.