COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato  Ufficiale  N.  117 del 08.04.2010 Decisione della commissione Disciplinare 5.2.1.   Ricorso  A.S.D.&nbs

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:

www.crmoliselnd.come sul

Comunicato  Ufficiale  N.  117 del 08.04.2010

Decisione della commissione Disciplinare

5.2.1.   Ricorso  A.S.D.  SAMPIETRESE  – Avverso Esito Gara Per Presunta Alterazione Del Regolare Svolgimento Della Gara Stessa

(Gara SAMPIETRESE – ATLETICO SESSANO del 7 marzo 2010 - Campionato Regionale di Prima Categoria – Girone “A”- 7^ Giornata di Ritorno)

Il Giudice Sportivo Territoriale,

a scioglimento della riserva di cui al Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Molise n. 103 del  10/03/2010;

acquisito il reclamo ritualmente proposto dalla società Sampietrese, rileva che la società reclamante chiede in via principale l’applicazione ai danni della società Atletico Sessano della punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0 – 3  (ai sensi della parte prima dell’art. 17, comma 1 CGS) o, in subordine, di irrogare alla società Atletico Sessano una penalizzazione di punti in classifica in misura almeno pari a quelli conquistati sul campo (tre), ai sensi della parte seconda del citato art. 17, comma 1 CGS perché a seguito dell’aggressione operata dall’assistente di parte della società Atletico Sessano FICO Alfredo ai danni del capitano della Sampietrese VACCA Francesco, quest’ultimo era costretto ad abbandonare il terreno di gioco a causa di notevoli disturbi psico-fisici, determinando – sempre a detta della società reclamante – l’alterazione del regolare svolgimento della gara medesima.

letti il rapporto dell’arbitro ed il relativo supplemento, questo GST rileva che al 20’ del primo tempo l’assistente di parte FICO Alfredo (Atletico Sessano) aggrediva con la bandierina in dotazione il calciatore VACCA Francesco, provocandone momentaneo stordimento e momentanea uscita dal terreno di gioco; ne scaturiva un parapiglia generale. Una volta tornata la situazione alla normalità, l’assistente veniva allontanato dal terreno di gioco (e sostituito nelle sue funzioni da SACCO GIANPIERO, dirigente accompagnatore della società Atletico Sessano), mentre il calciatore VACCA Francesco riprendeva a giocare normalmente; successivamente, al 25’ del secondo tempo, il calciatore VACCA Francesco veniva sostituito dal proprio compagno di squadra VETTESE MASSIMO (n. 14)  e terminava così la propria partita.

Osserva questo GST. Dal referto arbitrale, fonte unica e privilegiata in questo grado di giudizio ai sensi dell’art. 35 CGS, emerge chiaramente che il calciatore VACCA Francesco ha continuato regolarmente a giocare dopo l’aggressione subita dall’assistente di parte avversario; è da sottolineare, anzi, che al momento dell’aggressione subita fossero a disposizione della società Sampietrese tutte e tre le sostituzioni consentite. Dopo circa un’ora dall’aggressione, il calciatore VACCA veniva sostituito, senza che il dirigente accompagnatore della Sampietrese, o chi per lui, comunicasse all’arbitro che tale sostituzione avveniva per i disturbi psico-fisici causati dall’aggressione subita. Dalla documentazione medica allegata al reclamo dalla società Sampietrese, si evince che il calciatore VACCA si è presentato al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Venafro appena dopo la gara e, dopo le indagini diagnostiche di rito, ne era stato dimesso con due giorni di prognosi; successivamente, il 9 marzo, il medico curante certificava che il VACCA Francesco necessitava di ulteriori dieci giorni di riposo; nonostante ciò, il VACCA prendeva parte e disputava l’intera gara tra la Sampietrese e la Joyland Matesina in programma sabato 13 marzo 2010.

Un’ultima considerazione. La giurisprudenza portata a sostegno della propria tesi dalla società Sampietrese (in particolare la sentenza della Commissione Disciplinare Nazionale in relazione alla gara Bojano – Civitavecchiese del 19.11.2006), a giudizio di questo GST, non può essere rapportata al caso in esame in quanto in tutte le decisioni richiamate emerge chiaramente che la condotta violenta riconducibile direttamente od oggettivamente ad una società ha comportato l’immediata sostituzione del calciatore (o dei calciatori) coinvolto suo malgrado nell’episodio violento. Tutto ciò premesso

D E C I D E

1.  di rigettare il reclamo così come proposto dalla società Sampietrese;

2.  di convalidare il risultato della gara in epigrafe:

SAMPIETRESE – ATLETICO SESSANO  0 – 2;

3.  di addebitare la tassa reclamo, non versata, sul conto della reclamante.

I provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati, relativamente alla gara in epigrafe, sono stati riportati sul citato Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Molise n. n. 103 del  10/03/2010;

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