COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 66 del 08 Aprile 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Te
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 66
del 08 Aprile 2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
Ricorso della Società F.C. PEROSA A.S.D. avverso la decisione
del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 62
della Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta del 19.3.2010 in
riferimento alla gara A.S.D. CHISOLA – F.C. PEROSA del
17.03.2010 valida per il Campionato Regionale Promozione –
Girone C
Con il ricorso in oggetto la Società PEROSA chiede l’annullamento della decisione con la
quale il G.S. ha disposto la ripetizione della gara in questione sospesa al 42° del primo
tempo per il mancato funzionamento del’impianto di illuminazione (risultato acquisito sino
a quel momento: 2-0 per la società Chisola).
Il ricorso non merita di essere accolto in quanto il provvedimento impugnato è
condivisibile e oltremodo motivato.
E’ del tutto ultroneo ripercorrere i fatti atteso che essi sono stati esposti in modo più che
esaustivo dal G.S. al cui provvedimento pertanto si rimanda.
E’ risultato in maniera inequivocabile che il malfunzionamento dell’impianto di
illuminazione non era in alcun modo addebitabile alla società CHISOLA ed, anzi, è stato
accertato che esso è dipeso dalla temporanea interruzione dell’erogazione di corrente
elettrica da parte del fornitore e che si è trattato di situazione del tutto imprevedibile per la
predetta società.
Non ha alcuna rilevanza, ai fini che qui interessano, la lagnanza della ricorrente laddove
sostiene la necessità di determinata documentazione da parte di Enel a sostegno della
propria esclusiva responsabilità nella interruzione di erogazione di energia elettrica e la
insufficienza di una dichiarazione del tecnico Enel su carta semplice (peraltro intestata
Chisola).
Nel caso di specie, infatti, quanto sopra è stato accertato personalmente dal direttore di
gara che, dopo aver identificato il tecnico intervenuto come tecnico Enel, ha riportato nel
proprio rapporto quanto dal medesimo accertato ovvero che si è trattato di un guasto in
una cabina Enel non dipendente dalla negligenza della società Chisola, dando anche atto
del rilascio della dichiarazione in questione.
In conclusione, la Commissione ritiene infondato il ricorso in esame con conseguente
inevitabile ripetizione della gara.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare rigetta il ricorso.
Pone a carico della società ricorrente la tassa di reclamo che non risulta versata.