COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 66 del 08 Aprile 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Te

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 66

del 08 Aprile 2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

Reclamo Società DON BOSCO ALESSANDRIA avverso la

decisione del giudice sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale

n. 39 del 25.03.2010 della Delegazione Provinciale di Asti, in

relazione alla gara TORRETTA – DON BOSCO ALESSANDRIA del

20.03.2010, Campionato Juniores

La società DON BOSCO ALESSANDRIA con il reclamo proposto, inoltrato a mezzo fax in

data 30.03.2010 e confermato anche con raccomandata in data 31.03.2010, contesta la

squalifica per nove gare inflitta dal Giudice Sportivo al proprio giocatore BARI Riccardo

espulso perché “dopo aver insultato il direttore di gara tentava di colpirlo con un pugno al

petto,non riuscendo nel suo intento. Dopo di che , una volta comminatagli l’espulsione,

colpiva al volto con uno sputo il direttore di gara, In seguito continuava ad insultare il

direttore di gara sino al termine dell’incontro e, al rientro negli spogliatoi colpiva

nuovamente con uno sputo l’arbitro.”

Occorre rilevare che il ricorso in oggetto, sia quello trasmesso per fax che quello ricevuto

per raccomandata, risultano privi di una valida sottoscrizione da parte del legale

rappresentante della Società, o da altra persona da lui delegata; il suddetto mancato

adempimento inficia in modo assoluto la validità dell’atto e, di conseguenza, preclude

l’esame del merito.

Pertanto la Commissione Disciplinare:

• dichiara inammissibile il proposto ricorso;

• conferma la squalifica per nove gare inflitta dal Giudice Sportivo al giocatore

BARI Riccardo;

• dispone l’addebito alla società A.S.D. DON BOSCO ALESSANDRIA

l’ammontare della relativa tassa reclamo di € 130,00 che non risulta versata.

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