COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 66 del 08 Aprile 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Te
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 66
del 08 Aprile 2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
Ricorso della Società U.S. VIGNOLESE A.Q. CALCIO 1919 A.S.D.
avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul
comunicato ufficiale n. 64 del Comitato Regionale Piemonte Valle
d’Aosta del 25.3 2010 in riferimento gara NOVESE – VIGNOLESE
del 21.3.2010 valida per il Campionato Allievi Regionali – Girone I
Con il ricorso in oggetto la Società VIGNOLESE lamenta l’eccessività della sanzione
inflitta dal Giudice Sportivo al proprio giocatore POGGI Stefano (squalifica per quattro
gare).
Il ricorso è infondato e va respinto.
La ricorrente propone una lettura dei fatti volta a ridurre la gravità del comportamento del
proprio tesserato. Essa, però, si limita a contestare genericamente il contenuto del referto
arbitrale che, non si deve dimenticare, ai sensi dell’art.35 C.G.S., fa “piena prova circa il
comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. Non è, cioè, in
alcun modo superabile quanto in esso descritto salvo i limitati poteri istruttori che l’art.31
lett. a2), a3, a 4) C.G.S. conferisce agli organi di giustizia sportiva. Né quanto detto può
essere superato attraverso il confronto richiesto con il direttore di gara in quanto trattasi di
mezzo di di prova non ammissibile.
Esaminate, pertanto, le deduzioni della società ricorrente, codesta Commissione ritiene
che esse non siano idonee a contrastare il rapporto arbitrale che, peraltro, nel caso di
specie, risulta chiaro, preciso e circostanziato.
La sanzione irrogata dal Giudice Sportivo è, quindi, equa e giusta e merita la conferma.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare delibera di respingere il ricorso in oggetto.
Pone a carico della Società VIGNOLESE che non risulta versata.