COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 66 del 08 Aprile 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Te

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 66

del 08 Aprile 2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

Ricorso della Società F.C. PEROSA A.S.D. avverso la decisione

del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 62

della Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta del 19.3.2010 in

riferimento alla gara A.S.D. CHISOLA – F.C. PEROSA del

17.03.2010 valida per il Campionato Regionale Promozione –

Girone C

Con il ricorso in oggetto la Società PEROSA chiede l’annullamento della decisione con la

quale il G.S. ha disposto la ripetizione della gara in questione sospesa al 42° del primo

tempo per il mancato funzionamento del’impianto di illuminazione (risultato acquisito sino

a quel momento: 2-0 per la società Chisola).

Il ricorso non merita di essere accolto in quanto il provvedimento impugnato è

condivisibile e oltremodo motivato.

E’ del tutto ultroneo ripercorrere i fatti atteso che essi sono stati esposti in modo più che

esaustivo dal G.S. al cui provvedimento pertanto si rimanda.

E’ risultato in maniera inequivocabile che il malfunzionamento dell’impianto di

illuminazione non era in alcun modo addebitabile alla società CHISOLA ed, anzi, è stato

accertato che esso è dipeso dalla temporanea interruzione dell’erogazione di corrente

elettrica da parte del fornitore e che si è trattato di situazione del tutto imprevedibile per la

predetta società.

Non ha alcuna rilevanza, ai fini che qui interessano, la lagnanza della ricorrente laddove

sostiene la necessità di determinata documentazione da parte di Enel a sostegno della

propria esclusiva responsabilità nella interruzione di erogazione di energia elettrica e la

insufficienza di una dichiarazione del tecnico Enel su carta semplice (peraltro intestata

Chisola).

Nel caso di specie, infatti, quanto sopra è stato accertato personalmente dal direttore di

gara che, dopo aver identificato il tecnico intervenuto come tecnico Enel, ha riportato nel

proprio rapporto quanto dal medesimo accertato ovvero che si è trattato di un guasto in

una cabina Enel non dipendente dalla negligenza della società Chisola, dando anche atto

del rilascio della dichiarazione in questione.

In conclusione, la Commissione ritiene infondato il ricorso in esame con conseguente

inevitabile ripetizione della gara.

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare rigetta il ricorso.

Pone a carico della società ricorrente la tassa di reclamo che non risulta versata.

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