COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 67 del 10 Aprile 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Te

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 67

del 10 Aprile 2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

Ricorso della Società DYNAMO MONCALIERI avverso i

provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo di cui al C.U. n. 39

della Delegazione Provinciale di Torino – del 25/02/2010 in

relazione alla gara TROFARELLO – DYNAMO MONCALIERI del

21/02/2010 – Campionato Allievi

Con ricorso tempestivamente proposto la Società DYNAMO MONCALIERI si duole dei

provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo nei confronti dei propri tesserati,

chiedendo in particolare:

- l’annullamento o la riduzione della squalifica nei confronti dei tesserati VERSACE

Loris e GIRAUDO Simone;

- la riduzione della squalifica del Sig. VERONESI Ivan, colpevole di aver tenuto un

comportamento ingiurioso verso il direttore di gara, ma non di averlo colpito o

spinto;

- la sospensione del Sig. MERO, arbitro della gara in oggetto, stigmatizzandone il

comportamento tenuto non solo durante l’incontro ma anche prima e, sopratutto,

dopo la gara stessa.

In primo luogo occorre rilevare l’inammissibilità del ricorso nella parte relativa alla

posizione dei tesserati Versace e Giraudo, atteso che la squalifica ad entrambi

comminata dal Giudice Sportivo non supera le due giornate di gara.

Con riferimento alla riduzione della squalifica inflitta all’allenatore della Società

ricorrente, si ritiene che se pur in presenza di un dettagliato rapporto arbitrale dal

quale emerge senza alcun dubbio il tenore ingiurioso della condotta del Veronesi, agli

atti manca però la prova certa ed inequivocabile del comportamento altresì violento di

quest’ultimo verso il direttore di gara. Ne consegue che il trattamento sanzionatorio

applicato dal Giudice Sportivo potrà essere contenuto e ridotto.

Per quanto concerne, infine, la condotta del direttore di gara, Sig,. DAMIANO Mero, la

Società ricorrente ha allegato al reclamo la stampa della conversazione avvenuta,

successivamente all’incontro, via INTERNET (MSN), tra il proprio tesserato Giraudo e

l’arbitro, nel corso della quale quest’ultimo avrebbe ammesso di aver modificato il

rapporto arbitrale perché così gli avrebbero detto di fare. Tale conversazione avrebbe

avuto come premessa la consegna, avvenuta il giorno dopo la gara, da parte del Sig.

Mero al Sig. Versace, suo compagno di classe e tesserato della ricorrente, di una

copia del supplemento di rapporto al referto di gara, dicendo al medesimo: “Leggi

questo è il supplemento di rapporto che ho compilato io, vi ho fatto un culo così”.

In merito la Commissione ritiene, attesa la gravità e la rilevanza disciplinare di tali

condotte, di dover notiziare la competente Procura Federale affinché svolga gli

accertamenti di competenza.

Tutto ciò considerato, la Commissione Disciplinare, accogliendo parzialmente il

ricorso in oggetto

DELIBERA

di ridurre la squalifica inflitta all’allenatore della DYNAMO MONCALIERI, Sig

VERONESI Ivan, rideterminandone la durata fino al 3 Aprile 2010.

Dispone, inoltre, la trasmissione degli atti alla Procura Federale per gli accertamenti di

competenza in ordine al comportamento del direttore di gara, Sig. MERO DAMIANO.

Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.

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