COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 67 del 10 Aprile 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Te
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 67
del 10 Aprile 2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
Ricorso della Società DYNAMO MONCALIERI avverso i
provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo di cui al C.U. n. 39
della Delegazione Provinciale di Torino – del 25/02/2010 in
relazione alla gara TROFARELLO – DYNAMO MONCALIERI del
21/02/2010 – Campionato Allievi
Con ricorso tempestivamente proposto la Società DYNAMO MONCALIERI si duole dei
provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo nei confronti dei propri tesserati,
chiedendo in particolare:
- l’annullamento o la riduzione della squalifica nei confronti dei tesserati VERSACE
Loris e GIRAUDO Simone;
- la riduzione della squalifica del Sig. VERONESI Ivan, colpevole di aver tenuto un
comportamento ingiurioso verso il direttore di gara, ma non di averlo colpito o
spinto;
- la sospensione del Sig. MERO, arbitro della gara in oggetto, stigmatizzandone il
comportamento tenuto non solo durante l’incontro ma anche prima e, sopratutto,
dopo la gara stessa.
In primo luogo occorre rilevare l’inammissibilità del ricorso nella parte relativa alla
posizione dei tesserati Versace e Giraudo, atteso che la squalifica ad entrambi
comminata dal Giudice Sportivo non supera le due giornate di gara.
Con riferimento alla riduzione della squalifica inflitta all’allenatore della Società
ricorrente, si ritiene che se pur in presenza di un dettagliato rapporto arbitrale dal
quale emerge senza alcun dubbio il tenore ingiurioso della condotta del Veronesi, agli
atti manca però la prova certa ed inequivocabile del comportamento altresì violento di
quest’ultimo verso il direttore di gara. Ne consegue che il trattamento sanzionatorio
applicato dal Giudice Sportivo potrà essere contenuto e ridotto.
Per quanto concerne, infine, la condotta del direttore di gara, Sig,. DAMIANO Mero, la
Società ricorrente ha allegato al reclamo la stampa della conversazione avvenuta,
successivamente all’incontro, via INTERNET (MSN), tra il proprio tesserato Giraudo e
l’arbitro, nel corso della quale quest’ultimo avrebbe ammesso di aver modificato il
rapporto arbitrale perché così gli avrebbero detto di fare. Tale conversazione avrebbe
avuto come premessa la consegna, avvenuta il giorno dopo la gara, da parte del Sig.
Mero al Sig. Versace, suo compagno di classe e tesserato della ricorrente, di una
copia del supplemento di rapporto al referto di gara, dicendo al medesimo: “Leggi
questo è il supplemento di rapporto che ho compilato io, vi ho fatto un culo così”.
In merito la Commissione ritiene, attesa la gravità e la rilevanza disciplinare di tali
condotte, di dover notiziare la competente Procura Federale affinché svolga gli
accertamenti di competenza.
Tutto ciò considerato, la Commissione Disciplinare, accogliendo parzialmente il
ricorso in oggetto
DELIBERA
di ridurre la squalifica inflitta all’allenatore della DYNAMO MONCALIERI, Sig
VERONESI Ivan, rideterminandone la durata fino al 3 Aprile 2010.
Dispone, inoltre, la trasmissione degli atti alla Procura Federale per gli accertamenti di
competenza in ordine al comportamento del direttore di gara, Sig. MERO DAMIANO.
Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.