COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 08 Aprile 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale   CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 53 del 08 Aprile 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

 

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

Gara: A.S.D. CARMIANO - U.S.D. MARTANO del 7 Marzo 2010. (Reclamo della A.S.D. CARMIANO in

opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di

€ 300,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 47 dell’11 Marzo 2010 del Comitato

Regionale Puglia).

-  Esaminati gli atti ufficiali;

-  letto il reclamo a margine citato;

-  esperite indagini;

-  rilevato che le persone divenute a diverbio nel piazzale antistante gli spogliatoi, a fine gara, non hanno

costituito motivo di pericolosità ne per l’arbitro ne per le due squadre contendenti;

-  considerato, tuttavia, che nel momento del suddetto diverbio non vi era presenza di alcuni operatori di

polizia municipale (pur presente durante la gara,); per cui la presenza dei suddetti litiganti deve ritenersi

non legittima e quindi sanzionabile (attesa la recidiva contestata) con l’ammenda di € 200,00

P.Q.M.

D E L I B E R A

-  ridursi a € 200,00 l’ammenda inflitta alla società A.S.D. CARMIANO e per l’effetto non addebitare la tassa

stante il parziale accoglimento del ricorso.

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