COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 08 Aprile 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 53 del 08 Aprile 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
Gara: A.S.D. CARMIANO - U.S.D. MARTANO del 7 Marzo 2010. (Reclamo della A.S.D. CARMIANO in
opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di
€ 300,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 47 dell’11 Marzo 2010 del Comitato
Regionale Puglia).
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- esperite indagini;
- rilevato che le persone divenute a diverbio nel piazzale antistante gli spogliatoi, a fine gara, non hanno
costituito motivo di pericolosità ne per l’arbitro ne per le due squadre contendenti;
- considerato, tuttavia, che nel momento del suddetto diverbio non vi era presenza di alcuni operatori di
polizia municipale (pur presente durante la gara,); per cui la presenza dei suddetti litiganti deve ritenersi
non legittima e quindi sanzionabile (attesa la recidiva contestata) con l’ammenda di € 200,00
P.Q.M.
D E L I B E R A
- ridursi a € 200,00 l’ammenda inflitta alla società A.S.D. CARMIANO e per l’effetto non addebitare la tassa
stante il parziale accoglimento del ricorso.