COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 407 del 07.04.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARI

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 407 del 07.04.2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Ghetachew Anteneh (Calciatore )

Procedimento 246/A

Considerato che la Procura Federale con nota 5175/580 09-10 AA/ac del 25 Febbraio 2010 debitamente notificata alla parte in epigrafe indicata ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare la stessa per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1) e 10 comma 2) C.G.S. in relazione all’art.40 comma 11 bis N.O.I.F.

Rilevato che la parte deferita è stata debitamente convocata all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 23 Marzo 2010 con inizio alle ore 15,30.

Dato atto che alla predetta udienza è presente il calciatore deferito assistito dall’Avv. Flavia Cerino.

Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabile  il calciatore deferito degli addebiti allo stesso ascritti, giusto atto di deferimento debitamente notificato, infliggendogli la squalifica per mesi 1 (uno)  

Raccolte quanto richiesto dalla parte deferita: ha presentato memorie difensiva, a mezzo all’Avv. che lo assiste, rappresentando i motivi che hanno determinato il caso in contestazione. Fa presente di avere avuto riconosciuto lo “Status” di rifugiato dal Tribunale di Catania; all’atto del suo ingresso in Italia era minorenne sconoscendo di essere stato inscritto nella Federazione Calcistica Etiope. Chiede l’archiviazione del procedimento a suo carico. .

Ritenuto  e considerato quanto sopra.

DELIBERA

Di ritenere responsabile dei capi di imputazione ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato all’ interessato, in epigrafe indicato, infliggendo:

al Sig. Ghetachew Anteneh (Calciatore ) la squalifica a tutti gli effetti, per mesi 1 (uno).

La presente delibera va notificata alla parte interessata ed alla Procura Federale.

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