COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 407 del 07.04.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARI

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 407 del 07.04.2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Prattella Antonino  (tesserato  A.S.D.  S. Agata  Calcio )

Società ( A.S.D.  S. Agata  Calcio)

Procedimento 230/A

Considerato che la Procura Federale con nota 4208/720 pf 09-10  GR/mg del 21 Gennaio 2009 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1), 4), 5) C.G.S. nonché  art. 4 comma 2) C.G.S.

Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 23 Marzo 2010 con inizio alle ore 15,30.

Dato atto che alla predetta udienza è presente il Sig. Prattella Antonino.

Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabile dell’addebito ascritto il Sig. Pratella Antonino infliggendogli  la inibizione per mesi 4 (quattro); alla società A.S.D.  S. Agata  Calcio  l’ammenda di € 300,00 (trecento)”.

Raccolto quanto richiesto dalle parti deferite: il Sig. Prattella Antonino ha prodotto memoria difensiva deducendo che a suo parere non ha violato alcuna norma regolamentare né precetti normativi in materia; chiede che la richiesta della Procura Federale venga respinta con l’archiviazione del deferimento.

Ritenuto che i motivi a sostegno della propria difesa non siano del tutto esimenti stante che,  pure nell’insistere che il suo operato non ha alcun contenuto di ottenere un beneficio per la società di appartenenza, la sola circostanza di avere contattato l’Arbitro, anche per telefono, ne prevede motivi di inopportunità e, per tanto, il conseguente divieto.

DELIBERA

Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo:

al Sig. Prattella Antonino (tesserato per la società A.S.D.  S. Agata  Calcio)  la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h C.G.S. per mesi  1 (uno); alla società A.S.D.  S. Agata  Calcio, a titolo di responsabilità oggettiva, l’ammenda di € 100,00 (cento).

La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.

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