COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 407 del 07.04.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 407 del 07.04.2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Rocchetta Gaetano (Presidente A.S.D. Real Ragusa)

Società  A.S.D. Real Ragusa

Procedimento 240/A

Considerato che la Procura Federale con nota 666/ 09-10 del 25 Gennaio 2010 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1)  C.G.S. in relazione all’articolo 38 comma 1) N.O.I.F. nonché all’art. 4 comma 1) C.G.S.

Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 23 Marzo 2010 con inizio alle ore 15,30.

Dato atto che alla predetta udienza  è presente nessuna delle parti deferite.

Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili degli addebiti ascritti e quanti rinviati a giudizio infliggendo al Sig. Rocchetta Gaetano la inibizione per mesi 3 (tre); alla società A.S.D.  Real Ragusa  l’ammenda di € 500,00 (cinquecento).”

Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite:  la società deferita ha prodotto memoria difensiva deducendo di avere tesserato il tecnico regolarizzato in data 07 Dicembre 2009.

Ritenuto che la memoria difensiva non è esimente avendo la società inserito il tecnico, poi tesserato, in elenco nella gara 11 Ottobre 2009, senza ancora essere in regola con il tesseramento.

DELIBERA

Di ritenere responsabili dei capi d’imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo:

al Sig. Rocchetta Gaetano (Presidente A.S.D. Real Ragusa)  la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h C.G.S. per mesi 2 (due); alla società A.S.D. Real Ragusa, a titolo di responsabilità diretta, l’ammenda di € 300,00 (trecento).

La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.

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