COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 415 del 13.04.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. Caterinese (Cl) – avve
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 415 del 13.04.2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
A.S.D. Caterinese (Cl) - avverso punizione sportiva perdita gara 0-3; ammenda € 1000,00; squalifica campo fino al 30 Giugno 2010; squalifica allenatore Di Francesca Paolo sino al 31 Dicembre 2014; squalifica calciatore Rizzo Vincenzo sino al 31 Dicembre 2010.
Gara ASD Caterinese – ASD Real Resuttano del 24 Marzo 2010 (3^ Ctg) Comunicato Ufficiale 35 del 24 Marzo 2010 (Delegazione Provinciale Caltanissetta).
Procedimento 44/B
La gara riportata a margine è stata sospesa al 47^ del secondo tempo a causa di una violenta lite con calci e pugni che coinvolgeva i tesserati ed i sostenitori di ambedue le società che, scavalcata la recinzione, avevano invaso il terreno di giuoco.
Il Giudice Sportivo Territoriale, con provvedimenti pubblicati sul C.U. 35 della Delegazione Provinciale di Caltanissetta, statuiva i provvedimenti in epigrafe indicati.
Avverso tali provvedimenti ha presentato rituale appello la società A.S.D. Caterinese; la ricorrente fa una soggettiva descrizione degli incresciosi accadimenti, rimarcando la responsabilità anche della società ospite; ritiene smisurati i provvedimenti comminati in prime cure chiedendo, infine, il riesame dei fatti accaduti, senza però formulare una precisa richiesta ai fini di una riforma dei provvedimenti disciplinari contestati in ordine alla realtà dei fatti come dalla stessa descritti.
La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti ufficiali di gara, letti i motivi d’appello, osserva:
· preliminarmente l’appello così come proposto non ammette il suo esame di merito limitatamente a quanto attiene lo svolgimento e l’esito della gara, stante che la ricorrente non ha provveduto ad inviare, come dovuto, copia del reclamo alla controparte. Va esaminato, invece, nel merito per ogni altro provvedimento disciplinare assunto dal giudice Sportivo di primo esame;
· dalla disamina dei rapporti di gara e dell’Arbitro e del Commissario di campo si evince, invero, che dopo la concessione di un calcio di punizione a favore della società Caterinese nasceva una lite tra il calciatore che doveva batterla e un calciatore avversario che non allontanandosi dal pallone, con l’intento di perdere tempo, veniva prima spinto e poi preso a calci e pugni dall’avversario; intervenivano gli altri calciatori con l’intento di separare i due ma anch’essi davano vita ad una violenta reciproca aggressione con calci e pugni che coinvolgeva, subito dopo, anche la tifoseria di entrambe le squadre che, scavalcata la recinzione, dalle tribune invadevano il terreno di giuoco partecipando anch’essi alla rissa. Solamente, dopo circa un’ora, le Forze dell’Ordine intervenute (circa 10 Carabinieri) riuscivano a riportare la calma, mentre l’Ambulanza del “118” trasportava al Pronto Soccorso un calciatore della società ospite. Emerge, da quanto descritto, uno spettacolo deludente ed alquanto deplorevole ed indegno proprio perché consumato nel contesto di un’attività sportiva, la cui ragion d’essere trova i suoi presupposti nel rispetto di valori e contenuti propri dello Sport, nonché di qualsivoglia espressione e comportamento di natura umana e civile;
· le risultanze degli atti di gara confermano, senza postulazione di dubbio alcuno, le responsabilità legittimamente statuite dal Giudice di primo grado e sanzionate da adeguati provvedimenti non eccepibili sia nell’esame di merito che nel “quantum”, con particolare attenzione al rapporto del Commissario di campo, ad eccezione dell’ammenda di € 500,00, inflitta alla società A.S.D. Real Resuttano per essere rimasta coinvolta negli episodi con partecipazione alla rissa, nascente dal comportamento dei propri sostenitori; Detta ammenda va quantificata come in dispositivo.
Quanto sopra osservato porta a concludere al rigetto dell’appello in esame; pertanto
DELIBERA
Di respingere l’appello come sopra prodotto, confermando totalmente il giudicato assunto e statuito dal giudice di primo grado, con eccezione dell’ammenda da infliggere alla A.S.D. Real Resuttano che viene statuita e sancita in € 1000,00 (mille).
per l’effetto si dispone l’addebito della relativa tassa pari ad € 130,00