COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 415 del 13.04.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO D

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 415 del 13.04.2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Fiore Davide  (Presidente A.S.D. Atletico Alcamo )

Società  A.S.D. Atletico Alcamo (Tp )

Procedimento 236/A

Considerato che la Procura Federale con nota 345 09-10 del 21 Gennaio 2010 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1)  C.G.S. in relazione all’articolo 38 comma 1) N.O.I.F. nonché all’articolo 4 comma 1)  - C.G.S.

Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 23 Marzo 2010 con inizio alle ore 15,30.

Dato atto che alla predetta udienza è presente nessuna delle parti deferite.

Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato infliggendo al Sig. Fiore Davide la inibizione per mesi  3 (tre); alla società A.S.D. Atletico Alcamo l’ammenda di € 500,00 (cinquecento).”

Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: nessuna memoria difensiva.

Ritenuto che le società deferita ha inserito quale allenatore un tecnico in posizione non regolamentare, non avendo ottemperato a quanto dovuto in proposito all’iscrizione all’albo del Settore Tecnico.

DELIBERA

Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo:

al Sig. Fiore Davide (Presidente A.S.D. Atletico Alcamo )  la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1)  lettera h C.G.S. per  mesi 3  (3); alla società A.S.D. Atletico Alcamo, a titolo di responsabilità diretta, l’ammenda di €400,00 (quattrocento).

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