COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 415 del 13.04.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO D

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 415 del 13.04.2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Buccheri Rosario  (Presidente  A.S.D. Rosolini)

Società  A.S.D. Rosolini (Rg )

Procedimento 239/A

Considerato che la Procura Federale con nota 384 09-10 del 20 Gennaio 2010 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1)  C.G.S.  in relazione all’articolo 40 comma 1) Regolamento L.N.D. nonché  art. 4 comma 1) C.G.S.

Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 23 Marzo 2010 con inizio alle ore 15,30.

Dato atto che alla predetta udienza le parti deferite non si sono presentate.

Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato infliggendo al Sig. Buccheri Rosario la inibizione per mesi 3 (tre); alla società A.S.D. Rosolini l’ammenda di € 500,00 (cinquecento)”.

Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: la società deferita ha prodotto memoria difensiva dando una propria giustificazione sulla mancata indicazione, all’atto della iscrizione, di un tecnico abilitato e di avere richiesto il relativo tesseramento solo in data 30 Settembre 2009.

Ritenuto che la semplice richiesta non determina sostanzialmente di avere ottemperato al dovuto obbligo che si determina con il rilascio del relativo tesserino da parte del competente Settore Tecnico.

DELIBERA

Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo:

al Sig. Buccheri Rosario (Presidente A.S.D. Rosolini )  la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1)  lettera h C.G.S. per mesi 3 (tre); alla società A.S.D. Rosolini, a titolo di responsabilità diretta, l’ammenda di € 500,00 (cinquecento).

La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.

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