COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 58 del 09/04/2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

comunicato Ufficiale N. 58 del 09/04/2010

Delibera della Commissione Disciplinare

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA

188 - Stagione sportiva 2009/2010. Reclamo della società Pol. Tro.Ce.Do. A.S.D. avverso decisione del G.S.di Firenze. Squalifica Morandi Martino fino al 30.06.2010 (C.U. 42 del 10.03.2010)

Ritenendo eccessiva la sanzione a carico del calciatore Morandi Martino, inflitta dal G.S.di Firenze a seguito di fatti occorsi durante la gara Albereta – Tro.Ce.Do. del 06.03.2010, la società Tro.Ce.Do.,  con il reclamo proposto fa presente come non sussistano “elementi certi e precisi” per l’identificazione del calciatore responsabile del gesto indicato dal G.S. e chiede “con fermezza e convinzione l’annullamento della squalifica irrogata al calciatore Morandi Martino”.

Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile in quanto presentato con tardività.

L’art. 46 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva stabilisce che i reclami debbano essere inviati entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul C.U. del provvedimento che si intende impugnare.

Orbene, nel caso che occupa, la società ha inoltrato il reclamo il giorno 30.03.2010, VENTI giorni in ritardo rispetto al termine previsto dal C.G.S. che si rammenta essere perentorio e non suscettibile di alcuna diversa valutazione.

P.Q.M.

La C.D.T. dichiara inammissibile il proposto reclamo ed ordina l’incameramento della tassa.

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