COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 58 del 09/04/2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO GIOV
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
comunicato Ufficiale N. 58 del 09/04/2010
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO GIOVANISSIMI
175 Stagione Sportiva 2009/2010 Reclamo U.S.D. San Vincenzo Avverso Decisione G.S.T. Livorno Su Esito Gara Elba 2000 Capoliveri – Usd San Vincenzo Del 28\2\10 Giovanissimi “B” (C.U. N° 36 Del 3\3\2010)
Propone rituale reclamo la USD San Vincenzo avverso la decisione del G.S.T di Livorno riguardo all’esito gara in oggetto che, non riconoscendo le cause di forza maggiore ai sensi dell’art. 55 delle NOIF, disponeva la perdita della gara col punteggio di 0-3, comminava l’ammenda di € 25,00 e la penalizzazione di un punto in classifica.
Argomenta la reclamante come il giorno della gara sarebbe stata impossibilitata a partire alla volta dell’Isola d’Elba in quanto, per le avverse condizioni atmosferiche, il traghetto non prendeva il mare.
Immediatamente veniva avvertita telefonicamente la società Elba 2000 Capoliveri ed inviato preannuncio via fax nelle 24 ore successive in data 1\3\2010, come prevedono le norme, allegando documentazione della Capitaneria di Porto e, invocando la causa di forza maggiore, si riservava di meglio argomentare e documentare la richiesta nel termine di 7 gg. previsto dalle norme.
Il Giudice di primo grado, non attendendo il decorso di detto termine, con provvedimento 3\3\10 pubblicato sul C.U. n° 36 del 4\3\10, comminava le sanzioni oggi impugnate.
La società quindi, da un lato lamenta il non rispetto dei termini previsti dalle norme per la formalizzazione della richiesta di causa di forza maggiore, dall’altro, avanti a questa C.D., svolge le proprie difese nel merito, reiterando la richiesta di ripetizione della gara invocando la causa di forza maggiore.
Come previsto a pena di inammissibilità la reclamante spediva il reclamo alla controparte Elba 2000 Capoiliveri, tuttavia quest’ultima nulla ha argomentato in proposito.
Il reclamo è fondato e merita accoglimento.
Innanzitutto è fondata l’eccezione in rito.
E’ infatti vero che il primo giudice ha deliberato non rispettando il termine previsto e concesso dalle norme per invocare le cause di forza maggiore, con ciò violando palesemente il diritto di difesa garantito dal C.G.S..
In secondo luogo ai sensi dell’art. 36 n° 4 C.G.S. la C.D. ritiene che il primo giudice non abbia deliberato su tutte le domande proposte (ciò essendo implicito nel non aver rispettato i termini a difesa), e quindi la pronuncia è errata va cassata, potendo in questo caso la C.D., ai sensi dell’art. testè citato, entrare nel merito.
Venendo quindi all’esame dell’invocata causa di forza maggiore, è da dire che la reclamante, fin da subito, ha inviato un fax, ricevuto dal Comitato Provinciale nelle 24 ore successive al giorno della gara, allegando documentazione proveniente da organismo terzo (Minitero delle Infrastutture e dei Trasporti, Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino), con la quale si attestava che il traghetto in partenza da Piombino per Portoferraio alle ore 11,15, non aveva effettuato la corsa per annullamento della stessa a causa delle avverse condizioni atmosferiche.
La reclamante produce altresì copia dei biglietti per detto traghetto acquistati il 24\2\2010 (quattro giorni prima della gara) a riprova della volontà della società di disputare l’incontro.
La ricostruzione dei fatti e la documentazione prodotta fanno propendere la C.D. per l’accoglimento del reclamo ravvisandosi un caso di forza maggiore ai sensi dell’art. 55 NOIF.
La attestazione del Ministero dei Trasporti assume particolare rilievo essendo particolareggiata ed assolutamente attendibile.
La decisione del primo giudice va pertanto riformata e la gara va ripetuta con conseguente accogliemento del reclamo anche in ordine alle altre sanzioni comminate.
P.Q.M.
La C.D. accoglie il reclamo, dispone la ripetizione della gara Elba 2000 Capoliveri – USD San Vincenzo camp. Giovanissimi “B”, annulla le sanzioni correlate al primo provvedimento ed ordina restituirsi la tassa di reclamo.