COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 58 del 09/04/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI DELLA PROCU

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

comunicato Ufficiale N. 58 del 09/04/2010

Delibera della Commissione Disciplinare

DEFERIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE

016 Stagione sportiva 2009/2010 Oggetto: Deferimento della Società di Eccellenza U.S. Pistoiese 1921 SRL.SD. e del relativo Presidente per mancata attività giovanile.

Su segnalazione obbligatoria del Presidente Regionale della Lega Nazionale Dilettanti Toscana, datata 5/11/2009, la Procura Federale per mezzo del viceprocuratore competente, giusta delega conferita, in data 18/12/2008 ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 34 comma 15 dello Statuto e 32 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva,, deferiva il Presidente Berti Stefano e la società U.S. Pistoiese 1921 SRL.SD. per rispondere: “il primo della violazione di cui all'art.1 del C.G.S. in relazione all'art. 32, comma 1 e 7 del Regolamento della LND, come integrato dalle disposizioni emanate con CU n. 1 del 1/7/2009 della LND che qui si intendono integralmente richiamate, per aver contravvenuto all'obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato al campionato Juniores-Under 18 nella stagione sportiva 2009/2010” e “le Società per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del C.G.S. per le violazioni ascritte al suo Presidente.

All'udienza del 2 aprile 2010, dinanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale Toscana ed alla presenza del Viceprocuratore Avv. Mario Taddeucci Sassolini, era presente la Società a mezzo del proprio delegato Mazzoncini Rolando.

Il presidente della Commissione illustrava dunque il capo di incolpazione e quindi dava parola al Sostituto Procuratore Federale il quale, specificava che il deferimento prendeva avvio da una doverosa segnalazione del Presidente del Comitato regionale Toscana, Organo preposto al controllo delle iscrizioni ai campionati.

Dopo aver depositato la relativa documentazione il Viceprocuratore segnalava che l'omissione, ad avviso dell'organo di accusa, integra gli estremi della violazione di cui all'art. 32 comma 1 del Regolamento della L.N.D. ascrivibile ai Presidenti delle Società e, per immedesimazione organica, alle relative Società

La Procura avanzava dunque il dubbio che tale omissione potesse essere frutto di una consapevole valutazione tra i costi che comporterebbe far giocare una squadra Campionato Giovanile Allievi o Giovanissimi Juniores e l'esiguità delle sanzioni previste; ritenendo provate per “tabulas” le violazioni, anche con riferimento alla documentazione depositata in udienza, chiedeva affermarsi le responsabilità ascritte e quindi comminarsi per le Società un'ammenda pari a 5.00,00 Euro e per i Presidenti l'inibizione per giorni 40.

Il rappresentante della Società presente, dopo aver attestato la regolarità del Procedimento, chiedeva di potersi avvalere di quanto disposto dall'art. 23 C.G.S ricercando un accordo con la Procura Federale.

Successivamente tale accordo veniva raggiunto sulle sanzioni disciplinari la cui entità veniva così determinata: ammenda pari a 3.500,00 Euro e per il Presidente l'inibizione pari a giorni 30 al netto delle riduzioni previste per il rito.

La Commissione, riunita in camera di consiglio, omologava l'accordo intervenuto dandone notizia alle parti.

p.q.m.

La C.D.T. applica alla Società U.S. Pistoiese 1921 SRL.SD. l'ammenda di Euro 3.500,00 ed al Presidente Berti Stefano l'inibizione per giorni 30.

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