COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 129 del 07 Aprile 2010

COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 129 del 07 Aprile 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 27 a carico di:

STEFANO MUNGO, all’epoca dei fatti Presidente della F.C. SAN MARCO per rispondere della violazione degli artt.1 comma

1 C.G.S. e 8 commi 6 e 8 C.G.S., in relazione all’art. art.94 comma 1 lettera a) NOIF per aver concluso con l'allenatore Sarpa

Tarcisio con scrittura privata 20.8.2008 un accordo avente contenuto economico superiore al massimale della categoria di

riferimento (1^ Categoria); F.C. SAN MARCO a titolo di responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, C.G.S., per le violazioni

ascritte al proprio Presidente (all’epoca dei fatti) e legale rappresentante.

IL DEFERIMENTO

Con provvedimento del 15 gennaio 2010 il Vice Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il sig. Stefano Mungo e la

Società F.C. San Marco per rispondere delle violazioni sopra specificate.

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 29 marzo 2010 sono comparsi davanti a questa Commissione Disciplinare Territoriale: il Sostituto Procuratore

Federale, avv. Gianfranco Marcello, il sig. Stefano Mungo e l'avv. Claudio Credidio per la Società F.C. San Marco.

Gli incolpati, riconoscendo le proprie responsabilità, hanno proposto l'applicazione delle sansioni ex art.23 C.G.S. cosi determinate:

per il sig. Stefano Mungo anni uno e mesi quattro di inibizione;

per la Società F.C. San Marco € 3000,00 di ammenda ed un punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato in corso.

La Procura Federale ha prestato il proprio consenso.

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene la Commissione Disciplinare Territoriale che gli elementi oggettivi raccolti, addebitabili ai deferiti, integrino gli estremi

dell'illecito loro contestato così come specificato in rubrica.

Tenuto conto del fattivo comportamento degli incolpati, può essere accolta la richiesta di patteggiamento nei termini sopra indicati.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale irroga:

al sig. Stefano MUNGO anni UNO e mesi QUATTRO d'inibizione;

alla società F.C. SAN MARCO € 3000,00 (tremila/00) di ammenda ed UNO (1) punto di penalizzazione da scontarsi nel corrente

campionato 2009/2010.

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